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Citazione:
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Citazione:
questa situazione rientra in pieno nel mio caso, il mio commercialista mi assicura che la perdita si può portare in detrazione al reddito d' impresa del 2007, cosa si rischia se ciò non dovesse essere in regola? ![]() Grazie |
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Citazione:
![]() Ad ogni modo, si rischia una sanzione pari all'imposta che hai risparmiato con il comportamento non permesso. ciao |
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credo proprio di aver capito bene, nel 2006 ho avuto una perdita d' esercizio di mettiamo 100, nel 2007 ho un reddito d' impresa in base agli studi di settore di 150, quindi per il calcolo delle imposte in unico 2008 avrò una base imponibile di 50.
Questo è quello che mi ha spiegato. ![]() Anche lui aveva dei dubbi, poi ha chiamato la softhouse del suo programma, e leggendo attentamente la finanziaria ha appurato la conformità dell' operazione, precisando che valeva solo per quest' anno e che da l' anno prossimo non si potrà più fare. Speriamo bene, chi vivrà vedrà ![]() ciao |
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confermo la mia perplessità sull'argomento, sono convinta che non sia possibile il riporto delle perdite per le imprese in semplificata, ma il mio software propone in automatico la compensazione della precedente perdita con il reddito del 2007........sto inviando una segnalazione alla casa software.
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Citazione:
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settimana scorsa ho inserito un cliente che ha una perdita da quadro G del 2006 e il programma me l'ha utilizzata tranquillamente
però visto che x effetto delle detrazioni l'imposta sarebbe cmq azzerata mi era pure venuto il dubbio se potevo usufruirne più avanti ![]() ora leggo che invece non è proprio utilizzabile nemmeno nel 2007 diciamo che sono un pò in confusione |
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Il comma 28 dell'art 36 del 223/06 estende il riporto delle perdite al futuro anche per quelle 2006 oltre che 2007; compensazione verticale (con redditi di stessa natura) tra più esercizi.
Secondo me quindi le perdite 2006 le puoi compensare con i redditi 2007 se appartenenti ad una stessa categoria reddituale. Dal 2008 si torna come ante 2006 (compensazione orizzontale tra redditi di natura diversa ma all'interno dello stesso anno). Non si capisce come sarà regolata la transazione da un regime all'altro posto che la compensazione verticale consente il riporto per 5 anni e illimitato per quelle maturatte nel primo triennio di attività. |