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nei parametri, al rigo P 15, va inserito il valore complessivo dei beni strumentali, oltre al costo storico dei cepisti, i leasing e il valore normale dei beni acquisiti in comodato o in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria
quando vado a inserire il valore normale del fabbricato in affitto inserisco il valore medio di mercato della zona al metro per i relativi mq, come prescritto dalla norma, ma questo valore è talmente alto che mi sballa tutto e mi rende la snc non congrua, con un maggior ricavo di circa 2000 euro ![]() qualcuno ha in mente una buona soluzione per rendere la società congrua ? ![]() abbassare il valore di mkt, l'unico valore che si può toccare (o taroccare ) visto che il fabbricato è usato, ma di quanto? o qualcuno ha altre soluzioni ? grazie!
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"ogni tanto, forse un pò troppo spesso, gli articoli in tema di fisco hanno qualcosa di realmente molto esilarante"; cash; 28/06/2008 |
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Citazione:
Poi 2000 euro di "scarto" non mi sembrano eccessivi e non mi preoccuperei più di tanto.
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li ho determinati proprio con quelli dell'Osservatorio Immobiliare
![]() ma lì c'è solo un valore min e max, anche applicando il minimo sono out ... ma non esiste distinzione tra fabbricato nuovo e usato
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"ogni tanto, forse un pò troppo spesso, gli articoli in tema di fisco hanno qualcosa di realmente molto esilarante"; cash; 28/06/2008 |
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rileggendo le istruzioni trovo tra pag.5 e pag.6:
– nel rigo P15, il valore dei beni strumentali ottenuto sommando: a) il costo storico, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e degli eventuali contributi di terzi, dei beni materiali e immateriali, escluso l’avviamento, ammortizzabili ai sensi degli artt. 102, 102-bis e 103 del TUIR, da indicare nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari al lordo degli ammortamenti e tenendo conto delle eventuali rivalutazioni a norma di legge effettuate prima dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui agli artt. da 10 a 16 della legge 21 novembre 2000, n. 342; b) il costo di acquisto sostenuto dal concedente per i beni acquisiti in dipendenza di contratti di locazione finanziaria, al netto dell’imposta sul valore aggiunto. A tal fine non assume alcun rilievo il prezzo di riscatto, anche successivamente all’esercizio dell’opzione di acquisto; c) il valore normale al momento dell’immissione nell’attività dei beni acquisiti in comodato ovvero in dipendenza di contratti di locazione non finanziaria. In caso di affitto o usufrutto d’azienda, va considerato il valore attribuito ai beni strumentali nell’atto di affitto o di costituzione in usufrutto o, in mancanza, il loro valore normale determinato con riferimento al momento di stipula dell’atto. Nella determinazione del “Valore dei beni strumentali”: • non si tiene conto degli immobili, incluse le costruzioni leggere aventi il requisito della stabilità; • va computato il valore dei beni il cui costo unitario non è superiore ad euro 516,46, ancorché gli stessi beni non siano stati rilevati nel registro dei beni ammortizzabili o nel libro degli inventari; • le spese relative all’acquisto di beni mobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa ed all’uso personale o familiare vanno computate nella misura del 50 per cento; • il valore dei beni posseduti per una parte dell’anno deve essere ragguagliato ai giorni di possesso rispetto all’anno, considerando quest’ultimo convenzionalmente pari a 365 giorni; • i beni strumentali inutilizzati nel corso dell’esercizio, per i quali non è stata calcolata la relativa quota di ammortamento, possono non essere considerati. Nell’ipotesi di imposta sul valore aggiunto totalmente indetraibile per effetto dell’opzione per la dispensa degli adempimenti prevista per le operazioni esenti dall’art. 36-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 e in quella del pro-rata di detraibilità pari a zero secondo i criteri di cui all’art. 19-bis, dello stesso D.P.R. n. 633 del 1972, l’imposta sul valore aggiunto relativa alle singole operazioni di acquisto costituisce una componente del costo del bene cui afferisce. Con riferimento, invece, alle ipotesi di pro-rata di detraibilità dell’imposta sul valore aggiunto rilevante (cioè di valore positivo), tale onere non rileva ai fini della determinazione della voce in esame. Si precisa, inoltre, che per la determinazione del “valore dei beni strumentali” si deve far riferimento alla nozione di costo di cui all’art. 110, comma 1, del TUIR. Per i beni strumentali acquistati nei periodi 1994 e 1995 i valori di cui alle lettere a) e b) sono ridotti, rispettivamente, del 10 e del 20 per cento. La riduzione è attribuita a tutti gli esercenti attività di impresa e, quindi, anche a coloro che, di fatto, non hanno fruito dell’agevolazione prevista dall’art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 (quindi, ad esempio, anche alle imprese costituite dopo il 12 giugno 1994 o in relazione all’acquisto di beni usati); anche a me sembrava molto strano ma purtroppo è così, e pare non ci siano eccezioni, o sbaglio?
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"ogni tanto, forse un pò troppo spesso, gli articoli in tema di fisco hanno qualcosa di realmente molto esilarante"; cash; 28/06/2008 |
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Meno male. Ciao !
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Citazione:
Fa caldo e col condizionatore "spasciatu" è ancora peggio! ![]()
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Citazione:
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"ogni tanto, forse un pò troppo spesso, gli articoli in tema di fisco hanno qualcosa di realmente molto esilarante"; cash; 28/06/2008 |