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| Sai che non ci avevo pensato ? Oddio, son quattro euro in croce, ma penso proprio di sì, fatta naturalmente eccezione nel caso che uno abbia già scaricato il 50% del totale dei premi assicurativi per auto nel rigo dei costi .
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Ciao Roby, il dubbio mi è venuto perchè il mio software mette tutti gli oneri deducibili presenti nel rigo RP23 nel rigo CM7 andando ad abbassare solo il reddito autonomo e non il reddito complessivo. E' corretta secondo voi tale procedura? |
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| Citazione:
un contribuente minimo presenta contemporaneamente anche un reddito di lavoro dipendente e sta contemporaneamente versando dei contributi previdenziali volontari, ivi compresi contributi per il riscatto della laurea, e mettiamoci pure, tanto per essere perversi, che ha la moglie a carico ( il dichiarante è anche dipendente ) e che anch' essa versa contributi volontari nonchè l' assicurazione INAIL per le casalinghe ( li versa cioè il marito dichiarante ); se il software mi prende tutta questa roba e la sbatte al rigo CM7, non mi sembra proprio una gran genialata. O il software è in grado di distinguere cosa c'è nell' RP 23 oppure mi manda a pallino la dichiarazione. Nelle istruzioni del quadro CM c'è scritto che nel rigo CM7 ci vanno i contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori, passi forse il CSSN, non tutto il resto. Per cui spero che il tuo software preveda un disinserimento degli automatismi, oppure non ho capito quanto hai riportato . Più passano i giorni e più mi sembra che quest' anno con la storia dei "minimi" si stia facendo l' impensabile. Doveva essere un provvedimento di semplificazione e sta invece diventando una gara per cercare di evitare i baratri che si aprono per non farti arrivare alla meta con una dichiarazione corretta. Abbiamo già detto e scritto un mare di parole ma non sembra ancora finita. Comunque Tasselhoof ti ringrazio perchè andando a rileggere le istruzioni del quadro CM, peraltro sbagliate e a tutt' oggi non corrette per quanto riguarda il CM 10 e il relativo rimando al quadro RR, ho scoperto perchè a me e a Ergo3 non quadrava il fatto che, avendo una perdita al CM6, non si riusciva ad inserire dati nel CM7 e nel CM18. ERGO 3 se ci sei batti un colpo. Non abbiamo letto bene le istruzioni. A questo punto, se hanno capienza, vanno all' RP 23 o hanno voluto vedere la cosa in senso restrittivo ? O forse chi ha provveduto a concepire il quadro CM ha capito la legge solo qui e là , o siamo noi che dobbiamo cambiare mestiere ? Basta, sono esausto. Ciao e buon lavoro a tutti. |
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CAro Robbie, le istruzioni le ho lette bene. Esse mi dicono che nel rigo CM7, se il risultato dell'esercizio è positivo, vanno inseriti i contributi in colonna 1. altrimenti non vanno inseriti. Qui e là, nei vari post, ho cercato di chiarire una mia idea sul fraintendimento che molti stanno portando avanti nel discorso, e cioè che i contributi per i minimi sono un "costo". Non è così. Se fosse così, andrebbero a determinare il risultato d'iimpresa, anche quello negativo, aumentando la perdita. NON è COSi'. Secondo me chi, preparando le istruzioni ha evitato di far inserire già in colonna 1 del cm7 in caso di "Perdita" i contributi, ha perseguito l'intento di evitare che tali oneri si aggiungessero alla stessa perdita riportabile negli esercizi successivi a scomputo del reddito d'impresa futuro. Cioè, se ci fosse una perdita d'impresa e nessun altro reddito, i contributi vanno totalmente a farsi benedire. Pertanto, visto che chi ha scritto questo obrobrio di istruzioni (pensato per essere accessibile anche ad un deficiente) credo che si sia immedesimato troppo nella parte. Pertanto, io resto dell'opinione che, in caso di perdita d'impresa (o di lav.autonomo) i contributi o vanno a farsi benedire oppure, se vi sono altri redditi, vanno a dedursi a questi ultimi. Per altro, dove sarebbe scritto che l'eccedenza fnon possa essere un intero? (come dicesti tu?). Ho deciso di emigrare! Il DM 2/1/08 dice: Art. 5. Contributi previdenziali e assistenziali 1. Il reddito determinato ai sensi dell'art. 1, comma 104, secondo periodo, della legge rileva per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale versati dai contribuenti minimi in ottemperanza a disposizioni di legge. 2. I contributi previdenziali e assistenziali versati dai contribuenti minimi in ottemperanza a disposizioni di legge si deducono dal reddito determinato ai sensi dell'art. 1, comma 104, secondo periodo, della legge. L'eventuale eccedenza e' deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10 del testo unico. Ora il concetto di Reddito ingloba anche il risultato negativo? Certo: vedasi art. 57 TUIR e legge finanziaria 2008 art.104 1^comma. Il 2^ comma dice ...omissis...I contributi previdenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, ...omissis... si deducono dal reddito determinato ai sensi del presente comma. (poi con il DM di cui sopra mi dicono che l'eccedenza va in RP). Ultima modifica di ergo3 : 18-06-2009 alle ore 07.40.29 |
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| Caro Ergo, chissà poi perchè ti accomuno nelle mie elucubrazioni strampalate. Sarà che sento che abbiamo delle affinità elettive. Le istruzioni le hai lette anche meglio di me. E' che oramai con il regime dei Minimi sto andando a ruota libera, adesso mi do una calmata. E' che ne sto elaborando una cinquantina, tutte per la scadenza del 16/07 a questo punto, dato che la software house mi ha passato gli aggiornamenti alle 19,30 del 15/06. Comunque, quoto tutto quanto tu hai detto e riportato nei post. Il mio tono era ironico, non ci meritiamo nè di essere costretti a cambiare mestiere, nè di dover emigrare. Al contrario abbiamo tutti i diritti di farlo solo se ne abbiamo voglia. Ciao e buon lavoro. E continua così, che sei sveglio e informato. P.S. : certo che potevo usare l' e-mail anzichè un post. Scusa Admin . |
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Sul tuo tono ironico non ho mai dubitato. E che anche io stamattina ero particolarmente "così". DA quando ho scoperto questo strumento "forum" altrochè aggiornamento continuo. Quanto al quesito di TARTISTA, secondo me, pur essendo comunque a carico del genitore, quest ultimo non potrebbe dedurre nella propria dichiarazione i contributi versati dal figlio a carico (unico obbligato). |
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