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Sto ristrutturando un appartamento di mia proprietà e, dovendo acquistare determinati elementi vorrei capire se posso pagare con iva agevolata al 10%, visto che nemmeno i negozi lo sanno con certezza... mi sembra di capire che l'iva al 10% è per i beni finiti per cui, i sanitari del bagno? la rubinetteria (ma se acquistassi rubinetti di oro l'iva sarebbe sempre al 10?)il mobile nel quale è incassato il lavandino del bagno? Dovrei mettere in sala un termoarredo,i termosifoni sono beni finiti e tutto ciò indipendentemente dal loro prezzo, cioè posso pagarli 50 o 1500€ e l'iva è sempre al 10? Tutto questo posso detrarlo ai fini irpef al 36%? Il prezzo pagato per la cassaforte a muro posso portarlo in detrazione del 36%? Grazie a chi vorrà fare un po' di chiarezza |
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| Citazione:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps...b59bc065cef0e8 pagina 20 <<L’IVA AGEVOLATA PER I LAVORI DI RESTAURO, RISANAMENTO CONSERVATIVO E RISTRUTTURAZIONE Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%. Si tratta, in particolare: A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di ■ restauro ■ risanamento conservativo ■ ristrutturazione B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380. L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.>> Per gli interventi / beni ammessi alla detrazione leggiti la guida... c'è anche un bel riassunto alla fine. Ci sono anche le casseforti... ciao |
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| Citazione:
Ditta individuale che commercia in arredi, sanitari, etc. Deve vendere dei sanitari e rubinetteria + serramenti ad un privato, il quale certifica prima casa e Iva agevolata. La ditta individuale acquista questi beni con l'Iva al 21% e li vende a questo privato con Iva al 10%, giusto? Si tratta di beni finiti.......ho qualche dubbio per i serramenti. Mi sapete aiutare? Grazie. |
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| Citazione:
Manutenzione ordinaria e straordinaria. Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota Iva ridotta (10%) solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi. I beni significativi sono: ■ ascensori e montacarichi; ■ infissi esterni e interni; ■ caldaie; ■ video citofoni; ■ apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria; ■ sanitari e rubinetteria da bagni; ■ impianti di sicurezza. Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi. Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%: ■ ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori; ■ ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente; ■ alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio; ■ alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori. In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 21% alla ditta principale che, successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i presupposti per farlo. Lavori di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%. Si tratta, in particolare: A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione degli interventi di ■ restauro ■ risanamento conservativo ■ ristrutturazione B. dell’acquisto di beni, con esclusione di materie prime e semilavorati, forniti per la realizzazione degli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, individuate dall’articolo 3, lettere c) e d) del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con Dpr 6 giugno 2001, n. 380. L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera). L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue. Quindi nel mio caso specifico (non c'è posa in opera ma solo vendita), Iva al 10% solo in caso di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. |
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