Imprenditore agricolo professionale
E’ definito Imprenditore Agricolo Professionale (I.A.P.) chi, in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedica alle attività agricole (art. 2135 c.c.) direttamente o come socio di società, almeno il 50% del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale di lavoro.
Le società di persone, cooperative e di capitali sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole (art. 2135 c.c.) e:
a) nel caso di società di persone, almeno un socio (l’accomandatario per le s.a.s.) sia in possesso della qualifica di I.A.P.;
b) per le cooperative lo sia almeno un amministratore che sia anche socio;
c) per le società di capitali, almeno un amministratore.
L’INPS, con circolare n. 85 del 24 maggio 2004, ha precisato che la figura dell’imprenditore agricolo professionale sostituisce a tutti gli effetti quella dell’imprenditore agricolo a titolo principale.
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