Un agente di commercio ha disdetto il contratto stipulato con una sas nei termini di contratto. Ora domanda l'indennità di fine mandato.
Premetto che il contratto così prevedeva:"durata dal 01/04/2004 al 01/10/2005 dopodichè rinnovo tacito se non c'è disdetta. PEr la cessazione del mandato spetteranno all'agente gli indennizzi e le competenze previste dal C.c. quantificati nel modo stabilito dagli A.E.C. in vigore a tale data.
Chi può darmi delucidazioni in merito? Ai sensi dell'art. 1751 c.c se è l'agente a recedere mi sembra che l'indennità non sia dovuta.
L'articolo 1751 prevede che l'indennità non è dovuta se:
- la risoluzione del rapporto da parte del preponente è imputabile ad inadempienze dell’agente che non consentano la prosecuzione del rapporto neanche in via provvisoria;
- l’agente recede dal contratto, salvi i casi in cui il recesso dipenda da circostanze attribuibili al preponente, o da circostanze attribuibili all’agente (quali ad esempio l’età, l’infermità, o la malattia) che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- l’agente cede il contratto a un terzo, che subentra nei diritti e negli obblighi con il preponente.
Le ipotesi appena elencate sono tassative, per cui l’indennità risulta dovuta in tutti gli altri casi, anche qualora il contratto si risolva per mutuo dissenso.
ciao
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