Purtroppo l'accomandante non può effettuare comunicazioni perchè non ha la firma legale (ovvero la rappresentanza sociale). Può solo comunicare il recesso all'accomandatario, nulla di più.
Saluti
Purtroppo l'accomandante non può effettuare comunicazioni perchè non ha la firma legale (ovvero la rappresentanza sociale). Può solo comunicare il recesso all'accomandatario, nulla di più.
Saluti
Unusquisque faber fortunae suae
(Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna) di Appio Claudio
Non si può dare una risposta univoca alla sua domanda. Se si trattasse di acquisto di quota e non di recesso, le spese sarebbero a carico dell'acquirente della quota.
Saluti
Unusquisque faber fortunae suae
(Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna) di Appio Claudio
grazie per le indicazioni fornite
sas con due soci inattiva da sempre, 8 anni. Nessuna obbligazione assunta,c.c. bancario in bianco, in pratica società fantasma. Nella provincia di salerno non è prevista cancellazione d'ufficio su richiesta dell'interessato per inattività, impossibilità nel raggiungere l'oggetto sociale, ecc. (viene solo fatto su campione casuale una tantum). La discordia tra i soci è insanabile, l'impiego del notaio e delle spese non verrà mai sostenuta da una sola parte. Pensavo di risolvere il problema, facendo recedere uno dei soci ed attendere il periodo di 6 mesi per il ripristino della compagine sociale e, nel caso di mancata condizione, far procedere alla cancellazione d'ufficio. Ho dimenticato qualche particolare? potrei avere un po di affiancamento sinergico perfavore? Vi ringrazio.
Buongiorno,
l'invio della lettera di recesso da parte del socio accomandante è un atto irreversibile? Intendo, se dopo l'invio si dovessero creare delle condizioni tali da non renderlo più necessario, nel momento in cui la comunicazione rimanga confinata tra i soci di una sas, si può ignorarla?
Grazie
Il recesso, pur essendo un atto recettizio, richiede la presenza delle condizioni previste dall'art. 2285 del codice.civ. Quindi, se la società è contratta a tempo indeterminato può essere attuato in qualunque momento previo preavviso di tre mesi; se a tempo determinato bisogna verificare il contratto di società e in alternativa solo per giusta causa. L'ultima condizione potrebbe richiedere l'intervento del giudice.