
Originariamente Scritto da
GianlucaCT
La Commissione Tributaria Provinciale ha dichiarato cessata la materia del contendere dopo che l'Agenzia delle Entrate ha disposto - in autotutela - lo sgravio della cartella di pagamento impugnata. Ha inoltre disposto la compensazione d elle spese di giudizio.
L'Agenzia, tuttavia, doveva essere condannata alle spese di giudizio (art. 46, comma 3, d. lgs. 546/1992 a seguito della sent. Cost. n. 274/2005). La sentenza della CTP, quindi, è impugnabile quanto meno in questa parte, dal momento che nelle motivazioni non è specificata la "giusta motivazione" per la compensazioen delle spese (art. 92 c.p.c.).
In questo caso è necessario ricorrere in Commissione Regionale o esistono procedure per la riforma in I grado? In ogni caso, quali sono i termini?
Grazie
Gianluca