Sono escluse dall'imposta sulle donazioni i trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli art. 768 bis e s. c.c. a favore dei discendenti (figli e nipoti dei nonni, esclusi quindi il fratello e la sorella, i genitori e il convivente) e del coniuge, di aziende (commerciali o agricole) o rami di esse, di quote sociali e di azioni.
Nel caso di quote sociali e azioni di società di capitali (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l., società cooperative e di mutua assicurazione), il beneficio è soggetto alle seguenti condizioni:
a) spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito o integrato il controllo (maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria, ai sensi dell'articolo 2359 c. 1 numero 1), c.c.);
Se la partecipazione di controllo posseduta dal dante causa è frazionata tra più discendenti (o tra questi e il coniuge), l'agevolazione in esame non spetta al discendente/coniuge che non acquisisce o integra il controllo. Spetta sempre, invece, quando il trasferimento della partecipazione di controllo è effettuata a favore di più discendenti e/o coniuge in comproprietà (art. 2347 c.c.).
b) che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
Nel caso di quote di società di persone, il beneficio sussiste a condizione che il beneficiario prosegua l'esercizio dell'attività d'impresa per un periodo non inferiore a 5 anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso.
Il mancato rispetto delle condizioni suddette, ove richieste, comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione del 30%, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata. La decadenza può verificarsi anche in modo parziale; ad esempio, nel caso di cessione nel quinquiennio di un ramo dell'azienda, la decadenza si verifica limitatamente a tale ramo, purché per la restante parte l'attività prosegua.