La linea di demarcazione tra servizio classificabile come tale per l'iscrizione alla CCIAA ed attività di tipo professionale è labile. Si potrebbe anche incorrere in erroe.
Ciò detto dal mio punto di vista sono per la non iscrizione.
Salve, ho un dubbio che voi sicuramente potrete risolvermi, con il codice attività 69.20.13 servizi fruiti da revisori contabili, periti, consulenti ed altri sogg. che svolgono attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi, scatta l'obbligo di iscrizione al registro imprese della camera di commercio?
Saluti
La linea di demarcazione tra servizio classificabile come tale per l'iscrizione alla CCIAA ed attività di tipo professionale è labile. Si potrebbe anche incorrere in erroe.
Ciò detto dal mio punto di vista sono per la non iscrizione.
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