Ciao a tutti.
Sto impazzendo per capire come funziona l'indennità per l'avviamento commerciale nei casi di cessazione dei contratti di locazione commerciale.
In particolare, se il contratto di locazione arriva alla sua naturale scadenza (quindi no morosità del conduttore, no disdetta o recesso del conduttore), spetta sempre e comunque l'indennità al conduttore? (lasciamo stare i casi in cui non sia stata esercitata attività con il pubblico).
Cioè, in altri termini, interpretata in questo modo la legge sembra un pò "forte". Il proprietario non può disporre liberamente del proprio bene!
Supponiamo che alla fine del periodo "6+6" il proprietario voglia stipulare un nuovo contratto col precedente locatario ma ad un canone più alto. questo'ultimo rifiuta e avrebbe il diritto di chiedere l'indennità di 18 mensilità???
nel mio caso l'attività diretta con il pubblico c'è.
mi sembra di avere anche precisato (forse con formula infelice dal punto di vista lessicale) "lasciamo stare i casi in cui non sia stata esercitata attività con il pubblico" :-)
Se non vi è disdetta o recesso entro i 12 mesi precedenti alla scadenza, il contratto si è comunque automaticamente rinnovato per altri sei anni ex lege.
Da quello che capisco, il locatore ha comunque proposto al conduttore di rinegoziare un nuovo contratto (si badi bene non avendo dato disdetta nei termini legali), il conduttore può tranquillamente rifiutare, potendo rimanere altri sei anni al vecchio canone, con il vecchio contratto di locazione.
Se però il conduttore, per sua esclusiva convenienza e tornaconto, lascia l'immobile sulla base di una sola proposta di rinegoziazione del locatore non ha alcun diritto all'indennità in quanto recede volontariamente per sua esclusiva iniziativa, in vigenza di un contratto di locazione pienamente valido (in quanto prorogato ex lege per altri sei anni).