A rigor di logica un peggioramento delle condizioni contrattuali deve essere sottoscritto da ambo le parti.
Per di più il contratto di agenzia non configura alcun rapporto di lavoro subordinato.
La caratteristica specifica di questo tipo di contratto è, secondo quanto precisato dalla Sezione Lavoro della Corte di Cassazione (sentenza n. 7087 dello scorso 15 maggio), l'autonomia gestionale dell'agente accompagnata dall'obbligo di risultato.