Salve,
vorrei avere conferma circa il corretto trattamento fiscale dei subagenti assicurativi. Da un punto di vista fiscale sono di fatto equiparabili agli agenti? Deduco l'80% del costo per automezzi?
Grazie![]()
Ritengo che il subagente di assicurazione svolga attività simile a quella dell'agente. Infatti mentre il secondo è mandatario di una compagnia di assicurazione, il primo è mandatario di un agente di assicurazione. Requisito essenziale quindi è la presenza di un mandato dall'agente al subagente.
Purtroppo sulla fattispecie l'ADE non si è mai pronunciata. Infatti nella circolare 10.2.1998 n.48/e si fa riferimento soltanto ai promotori finanziari ed agli agenti di assicurazione, equiparati agli agenti e rappresentanti di commercio.
Quindi opterei per la deduzione 80%.
Ciao
Sono del suo stesso parere! Nel caso di specie il subagente ha ricevuto regolare lettera di incarico e svolge abitualmente e prevalentemente tale attività. La non equiparazione determinerebbe, a mio avviso, uan disparità di trattamento tra due soggetti che di fatto svolgono la stessa attività secondo le medesime modalità.
..... e se si facesse una istanza di interpello ??
...mi piacerebbe conoscere il suo punto di vista.
Il "mio" subagente è inoltre iscritto all'albo degli intermediari presso la camera di commercio e paga la tassa di 168 euro circa, al pari degli agenti.
Di fatto non fanno la stessa attività?
Io sono persuasa del fatto che debbano essere trattati fiscalmente allo stesso modo in quanto,seppur l'art.19 bis 1 dpr 633/72 parla solo di agenti e rappresentanti di commercio e come specificato dalla risoluzione n.430330 del 16/03/93 essa costituisce una specifica deroga esclusivamente per le predette categorie di agenti e rappresentanti di commercio, sicchè per il suo carattere eccezionale non può, in via interpretativa, dichiararsi applicabile ad altre categorie, nel dpr commentato del Sole24 ore ho trovato un importante precisazione. Ossia: "...così l'agevolazione può essere utilizzata solo da coloro che professionalmente svolgono l'attività di intemediari e risultano iscritti all'albo degli agenti e rappresentanti, mentre gli altri intermediari che svolgono tale attività in via occasionale e nn figirano iscritti all'albo nonchè i periti assicurativi non possono utilizzare la detraibilità totale per gli alutoveicoli." Quindi la discriminate è costituita oltre che dall'iscrizione ad uno specifico albo, dall'esercizio abituale nonchè professionale della menzionata attività di intermediazione.
Io maturo i miei convincimenti ragionando con Voi, ma penso che sia corretto ricorrere all'interpello come suggerisce saggiamente il dott. Sciuto!![]()
Scusate se mi inserisco nella discussione. Ma quanto detto in riferimento a questa risoluzione del 1993, si potrebbe interpretare come un'apertura del regime di favore anche ai mediatori immobiliari, che da precedenti discussioni nel forum risultavano (stranamente esclusi). Infatti, non mi sembrano mancare i requisiti di professionalità o dell'iscrizione all'Albo/registro.
Mi piacerebbe avere ancora un'opinione degli esperti del forum su tale questione. Grazie e saluti k.
Più volte in questo forum è stato affrontato il problema della equiparazione delle altre figure di intermediari a quella degli agenti e rappresentanti di commercio, al fine di poter dedurre le spese auto per l' 80%.
Le uniche certezze sono che i promotori finanziari e gli agenti di assicurazione sono equiparati agli agenti di commercio, come riconosciuto dall'ADE.
E tutte le altre figure ?
Per esse si naviga al buio ed ognuno di noi si può regolare come vuole.
E' mia personale opinione, condivisibile o meno, che:
= i subagenti di assicurazione potrebbero essere equiparati agli agenti di assicurazione, data anche l'esistenza di un mandato continuativo (quindi deducibilità auto 80%)
= i procacciatori di affari non sono equiparabili (mancanza del mandato continuativo)
= i mediatori creditizi non sono equiparabili (mancanza del mandato cont.)
= i mediatori assicurativi non sono equiparabili (mancanza del mandato cont.)
= i mediatori immobiliari non sono equiparabili (mancanza del mandato cont.)
Quindi, dal mio punto di vista, la discriminante più rilevante non è tanto l'iscrizione ad un albo quanto l'esistenza di un mandato di intermediazione continuativo.
Ciao