aiuto aiuto:
ho una ditta che tiene distinti i ricavi in contabilita semplificata
commercio
prestazioni di servizi
ai fini del passaggio da trimestrale a mensile per la liquidazione periodica iva
mi sapete dire quale e' il limite?
urgente patrizia
A completamento di quanto segnalato da Speedy
Contribuenti con esercizio di più attività
Se il contribuente svolge contemporaneamente attività che hanno a oggetto prestazioni di servizi e altre attività, ai fini della verifica del limite occorre considerare le seguenti ipotesi (circ. 10.2.1992, n. 7):
1) se è tenuta una contabilità unica ma con separata annotazione dei ricavi o corrispettivi: il volume d'affari non deve superare il limite di € 309.874,14 per le prestazioni di servizi e il limite di € 516.456,90 per il complesso delle attività esercitate;
2) se è tenuta una contabilità unica senza separata annotazione dei ricavi o corrispettivi: il limite del volume di affari e di € 309.874,14;
3) se è tenuta una contabilità separata per attività separate per obbligo di legge costituite da sole prestazioni di servizi o da sole cessioni di beni: il contribuente deve applicare autonomamente i limiti previsti per esse e, quindi, il limite di € 309.874,14 per le attività di prestazioni di servizi e di € 516.456,90 per le altre attività; è possibile, pertanto, che il contribuente sia considerato "minore" per alcune attività e ordinario per altre, con conseguente effettuazione di liquidazioni e versamenti periodici sia mensili sia trimestrali;
4) contabilità separata per attività separate per obbligo di legge costituite sia da prestazioni di servizi sia da cessioni di beni: l'ipotesi in esame differisce da quella di cui al precedente n. 3), in quanto l'attività gestita con contabilità separata è "mista", cioè, è costituita sia da prestazioni di servizi sia da cessioni di beni; in tal caso, occorre distinguere se per detta attività sia stata adottata o no la separata annotazione dei corrispettivi e, poi, applicare i criteri di cui ai precedenti nn. 1) e 2);
5) contabilità separata per opzione: si applicano le regole di cui al precedente n. 1).
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