L'art. 1 della Legge 11.06.1971 n. 426 definisce commerciante "chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende".
La sussistenza del requisito della professionalità è ravvisabile in tutti i casi in cui al carattere di abitualità dell'attività svolta faccia riscontro, grazie ad una particolare concludenza dei comportamenti e delle manifestazioni esteriori dell'esercente, il particolare rilievo ad essa assegnato, quale fonte continuativa, anche se non esclusiva, di lavoro e di sostentamento. In merito alla sussistenza dei requisiti, si rileva che l'esercizio può considerarsi continuativo anche se saltuario, ad esempio stagionale e periodico, o provvisorio, ad esempio a tempo determinato.
Quindi, per risponderti ... non è invece soggetto a tenere una contabilità separata, con tutti gli oneri amministrativi e di legge riferibili, colui che, esercitando in modo del tutto sporadico e occasionale una determinata attività non conferisce alla stessa il carattere della professionalità.
In linea teorica, la sussistenza del requisito della professionalità va tassativamente esclusa per qualsivoglia attività, non importa se saltuaria o quotidiana, esercitata in rapporto di mera strumentalità ed accessorietà rispetto all'attività professionale principale; ciò in quanto difetta qualsiasi concludenza di comportamenti e manifestazioni esteriori nel senso richiamato.
Mi dispiace ... ma un nuovo codice ATECO non te lo "leva nessuno"![]()