
Originariamente Scritto da
Enrico Larocca
L'argomento è molto complesso per essere risolto con qualche consiglio, senza un approfondimento delle norme e dei principi contabili coinvolti.
Attualmente la normativa di riferimento è D.Lgs. 24/02/1998 n. 58 che all'art. 1 definisce strumenti finanziari derivati gli strumenti finanziari previsti dal comma 2 lettera d), e), f), g), h), i) e j), nonchè gli strumenti finanziari previsti dal comma 1-bis lett. d) che è l'elencazione di: contratti di opzione e contratti a termine standardizzati (futures, swaps, accordi su scambi futuri tassi di interesse, ecc..
Il principio contabile internazionale (IAS/IRFS) che si occupa del tema dei derivati è il n. 39 che definisce "derivato" uno strumento finanziario o altro contratto che presenti le seguenti caratteristiche:
1) il suo valore cambi in relazione al cambiamento in un tasso di interesse, prezzo di uno strumento finanziario, prezzo di una merce, tasso di cambio in una valuta estera,, indice dei prezzi o di tassi, merito di credito (rating) o indici di credito o altra variabile, a condizione che, nel caso di una variabile non finanziaria, questa sia specifica di una delle parti contrattuali;
2) non richieda un investimento netto iniziale o richieda un investimento netto iniziale che sia minore di quanto sarebbe richiesto per altri tipi di contratti da cui ci si aspetterebbe una risposta simile a cambiamenti di fattori di mercato;
3) sia regolato a data futura.
Per quanto riguarda i derivati di copertura e di negoziazione al fine di individuare il corretto trattamento contabile da attribuire al derivato occorre individuarne la funzione.
I derivati di copertura (dice IAS 39) sono quelli designati come tali, il cui fair value o i cui flussi finanziari si prevede compensino le variazioni di fair value o di flussi finanziari dell'elemento oggetto di copertura.
Cosicchè in assenza di una regolamentazione codicistica che regoli l'iscrizione in bilancio e la valutazione degli strumenti finanziari derivati (essendo stata disatteso l'art. 6 della L. 366/2001) nè esistendo un principio contabile nazionale ad hoc (sebbene indirettamente se ne occupino OIC 19, 22 e 26), non resta che applicare i principi contabili nazionali per le parti di loro competenza.
Aggiungo che l'unica regolamentazione bilancistica (peraltro riguardante le banche) e contenuta nella L. 87/1992 che considera le operazioni relative a strumenti finanziari derivati "operazioni fuori bilancio" (vale a dire da trattare con i conti d'ordine).
Concludendo (da la vastità del tema inidonea ad essere trattata in un Forum) le imprese che non adottano IAS/IRFS devono rispettare i principi della prudenza, della prevalenza della sostanza sulla forma e il principio della coerenza valutativa.
Saluti