Buon giorno,
tempo fà ho letto un sentenza in cui si stabiliva che:in caso di vendita entro i 5 anni, non si perdono le agevolazioni prima casa se si riacquista una quota significativa di altro immobile.
Volendo fare un esempio:una persona ha acquistato un bilocale (60 mq) e decide di venderlo entro i 5 anni per acquistare il 40% di un appartamento di 150 mq in cui vivrà col coniuge (che già possiede il 60%);
In tale caso,si tratta di quota significativa? si perdono le agevolazioni prima casa?
Si perdono i benefici se si vende prima dei 5 anni ma in caso di vendita si acquisti un'altra abitazione entro un anno dalla vendita appunto, si ha diritto a un credito d'imposta . esso spetta in misura pari al'imposta di registro o dell'iva pagata sul 1° acquisto e non puo' comunque eccedere le imposte pagate sul 2° (in questo caso il 40%). penso che i mq non servano a questo conteggio!! piu' che altro le quote, appunto.
Ah, beh, ma questa non è una sentenza, ma la legge !
Mi hai tratto in inganno parlando di "quota significativa" di altro immobile.
A questo punto penso di poter capire che la sentenza abbia detto: "Non occorre che tu compra un'altra casa, mi va bene anche se compri una quota significativa di un'altra cosa", ossia, per fare un esempio, comprare il 95% di un'altra casa, intestando magari il residuo alla moglie/figlio/ecc.
Beh, se la sentenza è questa, diciamo che è condivisibile, perchè credo che la norma che disciplina il riacquisto di una prima casa non preveda che sia interamente del soggetto.![]()
Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !
La sentenza citata è la seguente:Cass. Civ., Sez. V, n. 13291 del 17 giugno 2011.
Il mio problema è capire cosa si intenda per quota significativa,nel mio esempio se il soggetto riacquita la quota lel 40%,rischierà o meno un accertamento per perdita benefici?
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Nella sentenza si parla di "quota acquistata che permetta di disporre del bene in modo tale da poterlo adibire a propria abitazione." riferendosi all'art.1102 c.c.;E nella sentenza
Resta cmq difficile stabilire a priori se si sarà oggetto o meno di accertamento;
Nella sentenza in cui i giudici hanno stabilito che tale condizione non si verifica,era stata acquistata una quota del quattro per mille di altro immobile da destinarsi a prima casa.
Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !
Si può adibire a propria abitazione anche con il 40%, considerato che il restante 60% è del coniuge e che quella sarà la casa coniugale.