
Originariamente Scritto da
studiocontabileab
Riporto un esperienza che può essere utile
Se leggiamo la normativa che parla di ravvedimento ci dice letteralmente che possiamo ravvedere
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore
Quindi il secondo acconto 2010 (scadenza originaria 30 novembre 2010 teoricamente lo potevamo ravvedere entro il 30 settembre 2011 (termine di invio della dichiarazione).
L'agenzia delle Entrate ha accettato il ravvedimento fatto entro il 30 novembre 2011 cioè entro l'anno, in questo caso ha inviato però un avviso bonario che ha regolarmente sgravato.
