Hai verificato che il tributo non sia dovuto per la differenza tra il tributo base e quello sull'ammontare del fatturato?
Salve ragazzi,
vorrei porvi il seguente quesito:
Diritto Camerale anno 2004. La Camera di commercio qui a Reggio Calabria sta mandando una sfilza di cartelle esattoriali per ritardato pagamento applicando la sanzione del 30% (come se non bastasse il 20% ai sensi dell'art.18 c.6 della legge n.580/193 - che neanche Milano ha applicato).
La scadenza del diritto, se non sbaglio, è coincidente con la primna rata di acconto delle tasse dell'unico. Quindi, nel mio caso, una srl che ha pagato il diritto al 19/07/05 (approvazione bilancio 30/06/05) è da sanzionare?
Grazie in anticipo per la risposta
Hai verificato che il tributo non sia dovuto per la differenza tra il tributo base e quello sull'ammontare del fatturato?
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Si, contabile,
sono appena tornato dalla CCIAA ma l'impiegata allo sportello non ha voluto sapere niente, dicendomi che la prima rata di acconto è il 20/06, senza distinzione tra società di capitali e società di persone o ditte indicivduali.Non so se non sono stato capace io di spiegarglielo o è lei ke non ha capito, non ho insistito xkè non essendo sicuro non volevo fare un "trono di malafigura" davanti a decine di persone lì per lo stesso motivo!!![]()
Se allo sportello c'era la dott.ssa Car.... difficile spuntarla nel mentre se parli con la dott.ssa Err... molto disponibile e cordiale e si può discutere.
Da qualche parte devo avere del "materiale" in merito. Appena lo rintraccio te lo posto.
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Purtroppo c'era la Car.... e mi sa ke difficilmente si skioda da quella sedia. Ogni volta ke vado trovo Lei. Per un'altra ditta, il cui importo era esiguo, gliel'abbiamo fatto pagare, ma adesso ke è più elevato volevo vederci kiaro!se poi è come dice lei lo paghiamo
ti ringrazio ancora
Circolare 3587/c del 20 giugno 2005 ministero attiità produttive art. 3
Articolo 3 (Violazioni in materia di diritto annuale delle camere di commercio)
"1. La sanzione amministrativa di cui all'art. 2 si applica ai casi di tardivo o omesso versamento del diritto annuale rispetto ai termini di pagamento di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 maggio 2001, n. 359, recante "Regolamento per l'attuazione dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versati dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura".
2. Ai soli fini del presente regolamento, per tardivo versamento si intende il versamento effettuato con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto ai termini di cui al comma 1.
3. Ai soli fini del presente regolamento, i versamenti effettuati con un ritardo superiore al termine di cui al comma 2, o quelli effettuati solo in parte, si considerano omessi, limitatamente a quanto non versato.
4. Non si considera omesso il versamento eseguito in favore di una camera di commercio incompetente per territorio, se effettuato entro i termini di pagamento di cui al comma 1." .
Il comma 1 disciplina e codifica espressamente i casi del tardivo ed omesso versamento, rispondendo all'esigenza di chiarire quanto era stato solo enunciato dall'art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 in considerazione della circostanza che nel regime di cui al D.Lgs. n. 472/1997 non si rinviene alcun riferimento preciso in materia di versamento tardivo.
Il comma 2 definisce tardivo il versamento effettuato con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto ai termini di versamento; mentre il comma 3 definisce omesso quel versamento effettuato con un ritardo superiore ai trenta giorni.
In proposito l'art. 8 del D.M. 11 maggio 2001, n. 359 stabilisce che il diritto annuale deve essere versato entro i termini di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi.
Si ritiene opportuno ricordare che con il D.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435, così come sostituito dall'art. 2 del D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono stati semplificati ed unificati i termini per i versamenti delle imposte sia per le persone fisiche che per le società.
In particolare il comma 1 dell'art. 17 del D.P.R. sopra citato ha disposto che le persone giuridiche devono effettuare il versamento delle imposte entro il ventesimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta.
Lo stesso art. 17 ha stabilito, inoltre, che i soggetti, i quali in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono effettuare il versamento delle imposte entro il 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Nel caso in cui i soggetti interessati non abbiano approvato il bilancio nel termine stabilito, in base alle disposizioni di legge sopra menzionata, devono effettuare comunque il versamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso.
Il comma 3 del citato art. 17 prevede che il versamento della prima rata d'acconto d'imposta debba avvenire nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'anno d'imposta precedente.
Le imprese, quindi, dispongono di un termine di versamento del diritto annuale, al pari delle altre imposte, variabile a seconda del mese di chiusura dell'esercizio e sono legittimate, pertanto, ad effettuare il versamento nei termini loro prescritti senza incorrere nel blocco della certificazione, senza dover versare l'interesse dello 0,40%, se non nei diversi e particolari termini dei loro pagamenti e senza incorrere in altre sanzioni amministrative tributarie.
Appare opportuno chiarire, infine, che vi è concordanza tra l'anno di riferimento del diritto annuale e l'anno di riferimento del primo acconto delle imposte, consentendo così alle imprese di versare il diritto annuale commisurato al fatturato dell'esercizio precedente.
La maggior parte delle imprese sono tenute a versare il primo acconto delle imposte entro il 20 del sesto mese successivo alla chiusura dell'esercizio (entro cioè il 20 giugno dell'anno successivo con chiusura dell'esercizio il 31 dicembre) e possono versare l'importo dovuto entro il 20 luglio con il pagamento di un interesse corrispettivo pari allo 0,40% o, in alternativa facendo ricorso al ravvedimento breve di cui al comma 1, lettera a), del successivo art. 6.
Si rammenta che sono da considerarsi tardivi gli importi versati senza l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%, anche in ipotesi di compensazioni di crediti, se effettuati entro 30 giorni dal termine di scadenza.
La data del 20 giugno rappresenta in questo caso, quindi, il termine dal quale far partire la decorrenza ai fini sia della definizione di omessi o tardivi versamenti sia ai fini del ravvedimento operoso di cui al successivo art. 6.
Naturalmente, decorso il termine entro il quale è possibile versare il diritto annuale maggiorato dello 0,40%, l'impresa può ricorrere esclusivamente al ravvedimento di cui alla lettera b) dell'art. 6 del regolamento.
Nel caso di diritto annuale previsto in corrispondenza di nuove iscrizioni il termine decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda o dell'annotazione.
In base al disposto del comma 4 dell'art. 3, qui esaminato, non viene considerato omesso da parte della camera competente il versamento, effettuato nei termini, di quanto dovuto per diritto annuale ma in favore di una camera di commercio incompetente per territorio.
Nel caso in cui la camera di commercio accerti un erroneo versamento, anche se effettuato oltre i termini, in favore di altra camera di commercio, richiede alla stessa la restituzione del versamento e quest'ultima deve provvedere tempestivamente.
La camera di commercio competente a riscuotere il diritto annuale è tenuta a comunicare all'impresa l'avvenuta regolarizzazione della sua posizione ovvero ad avviare la procedura sanzionatoria.
Le violazioni formali, quali ad esempio l'errata indicazione del codice tributo camerale, e/o del codice fiscale e/o della sigla della provincia e/o dell'anno di competenza, che non comportano accrediti di somme al di fuori del sistema camerale, non sono sanzionabili.
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GRAZIE !!! contabile, sei un mito.
Ora vado con questa circolare e gliela spiattello in faccia!!
A presto e buon lavoro
vado, "l'ammazzo" e torno.![]()
Ragazzi,
l'ho distrutta!!
dovevate vedere la faccia che ha fatto quando gli ho fatto vedere la stampa di questa circolare. Gli ho strappato un "datemi il tempo di documentarmi".
Buon segno ho pensato.
Dopo circa mezz'ora dopo essersi consultata con mezza CCIAA mi ha fatto lo sgravio
Che soddisfazione!!
Grazie a questo forum sto dando l'apparenza di essere un genio!!!