Per vendere i loro prodotti devono obbligatoriamente avere l'iscrizione al registro imprese...
Il dilemma: ma gli agricoltori esonerati (volume d'affari inferiore a 7.000 euro) sono obbligati all'iscrizione presso la CCIAA o possono farne a meno?
Sayonara aoki hibi yo!
Sarò pure un Senior Member, ma seppur con tanti anni di anzianità, sono solo un'impiegata: quello che dico è da prendersi con le molle e ben più di un grano di sale. Sempre!
Per vendere i loro prodotti devono obbligatoriamente avere l'iscrizione al registro imprese...
Francesco Virecci Fana
Dottore Commercialista - Revisore legale
www.studiovirecci.com
https://www.commercialistaonline.cloud
Riporto testualmente quanto ho trovato sul sito di una camera di commercio:
"Ai sensi della legge 77 del 1997 sono esonerati dall'iscrizione gli imprenditori agricoli che rientrano nei limiti previsti per il regime di esonero degli adempimenti Iva (volume d'affari non superiore a € 7.000). Tuttavia il d.lgs. 228 del 2001, apportando modifiche alla regolamentazione della vendita al dettaglio dei prodotti agricoli, ha previsto che la nuova normativa si applichi agli imprenditori agricoli iscritti al registro delle imprese senza indicare particolari esenzioni. Pertanto coloro che vendono al dettaglio i prodotti della propria attività, devono comunque iscriversi al registro delle imprese."
Però non mi è chiaro... ciò si applica anche alla vendita diretta al dettaglio sul proprio fondo? E se sul proprio fondo si vendesse, ovviamente i propri prodotti, ad una ditta?
Sayonara aoki hibi yo!
Sarò pure un Senior Member, ma seppur con tanti anni di anzianità, sono solo un'impiegata: quello che dico è da prendersi con le molle e ben più di un grano di sale. Sempre!
Ultima modifica di FrancescoVir; 15-10-13 alle 04:26 PM
Francesco Virecci Fana
Dottore Commercialista - Revisore legale
www.studiovirecci.com
https://www.commercialistaonline.cloud
Francesco Virecci Fana
Dottore Commercialista - Revisore legale
www.studiovirecci.com
https://www.commercialistaonline.cloud
...arriva!
Ho trovato qui
9.4. La vendita dei prodotti agricoli e l'iscrizione nel Registro delle
imprese
Il Ministero delle attività produttive, con Nota del 10 maggio 2006, Prot.
0004363, oltre a ribadire che per aderire all'esercizio di vendita su tutto il
territorio nazionale dei i prodotti provenienti in misura prevalente dalle
rispettive aziende, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 228/2001, gli imprenditori agricoli sono tenuti ad iscriversi nella sezione speciale del Registro delle
imprese, ricorda anche che, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 3,
della legge n. 77/1997, per alcuni soggetti esercenti attività agricola
l'iscrizione nel Registro delle imprese non costituisce un obbligo, ma una
facoltà.
Si tratta di quei produttori agricoli con un volume d'affari di modesta entità
(volume d'affari non superiore a 2.582,28 euro).
La norma richiama l'art. 34, comma 4, primo periodo del D.P.R. n. 633/1972
(TU in materia di imposta sul valore aggiunto), la quale, osserva il Ministero,
va letta alla luce delle successive modifiche.
Pertanto, anche i soggetti cui si riferisce la norma in materia IVA, per poter
svolgere la vendita diretta secondo le modalità previste dall'art. 4 del D. Lgs. n.
228/2001, sono tenuti ad espletare l'adempimento dell'iscrizione nel
Registro delle imprese.
Tuttavia, questi soggetti, anche se non iscritti nel Registro delle imprese,
possono esercitare la vendita dei propri prodotti sul fondo di produzione....... Il Ministero conclude poi sostenendo che per la vendita al dettaglio esercitata
su superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, o di altre aree private
di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità, non è richiesta alla
comunicazione prevista dall'art. 4, comma 2, del D. Lgs. n. 228/2001, così
come modificato dall'art. 2-quinquies della legge n. 81/2006.
Sayonara aoki hibi yo!
Sarò pure un Senior Member, ma seppur con tanti anni di anzianità, sono solo un'impiegata: quello che dico è da prendersi con le molle e ben più di un grano di sale. Sempre!