In alternativa, se sulla fattura vendita viene indicato pagamento rateale per contanti specificando le singole scadenze il problema non si porrebbe.
Un cliente ha ricevuto un pagamento in contanti di 2.000 euro a fronte di una fattura emessa.
Purtroppo il suo cliente non aveva modo di pagare con altri mezzi e quindi per evitare di perdere il credito il pagamento è stato accettato.
Cosa rischia il cliente in termini di sanzioni? Ci sono anche sanzioni penali (non si tratta di un professionista, ma di un'azienda)?
Vado a memoria e mi sembra che la sanzione amministrativa sia dall'1% al 40% della somma pagata con minimo di € 3.000 (ci sono eventuali riduzioni applicabili?), ma chi è il soggetto che rischia? Chi paga o chi riceve il pagamento?
In alternativa, se sulla fattura vendita viene indicato pagamento rateale per contanti specificando le singole scadenze il problema non si porrebbe.
Non funzionava così solo per i canoni di locazione? Se si spezzetta un pagamento in più tranche, si tratta sempre di un unico importo frazionato... e quindi il limite dovrebbe sempre valere per la globalità, non per i singoli pagamenti.
Esatto, frazionare un fattura è solo un modo per eludere la normativa sui pagamenti per cassa.
La risposta più banale sarebbe: farsi emettere un assegno o un bonifico e (dopo) restituire i contanti.
Per risposte diverse occorre sapere:
1) il cliente è in contabilità ordinaria?
2) colui che ha pagato è un privato o una ditta?
dal sole 24 ore (il primo link sottomano che ho trovato, ma ricordo di aver letto a suo tempo la circolare ufficiale):
Devo pagare una fattura di 1.500 euro in tre rate 500 euro cadauna, posso pagare le rate in contanti?
Il pagamento di una fattura rateale, le cui rate corrisposte in contanti siano di importo inferiore a 1.000 euro, non viola la previsione di cui all'art. 49 del Dlgs n. 231/2007. Il chiarimento è stato fornito dall'Ufficio italiano cambi (oggi sostituito dall'Uif) secondo cui la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate è frutto di un'ordinaria dilazione di pagamenti che scaturisce da un preventivo accordo delle parti.
Contanti e antiriciclaggio - Provvedo al pagamento degli stipendi - Il Sole 24 ORE
Ultima modifica di Sabatino Pizzano; 19-06-14 alle 12:42 PM
Quello che conta sono le previsioni contrattuali (il pagamento rateizzato) e il pagamento non ravvicinato delle stesse. Secondo una vecchia direttiva dell'UIC occorreva una distanza superiore alla settimana tra una rata e l'altra.
Bisogna dimostrare che la rateizzazione non sia artificiosamente effettuata per eludere la norma però...ci vuole un accordo tra le parti ed una scrittura ad ogni pagamento della rata ma su 2.000 euro...il rischio è alto, altrimenti tutta la ratio della normativa va a farsi benedire...secondo me è un complicarsi la vita inutilmente..
Ok, appurato che non si può fare il pagamento in contanti neanche rateizzandolo artificiosamente, ritorno al quesito iniziale... chi rischia cosa?
la dimostrazione è data dalla stampa nel corpo fattura dello scadenzario dei pagamenti, accettata dal cliente nel momento in cui accetta la fattura. Mi rendo conto che è quasi paradossale, ma è certa come cosa.
Poi se preferite per (eccessiva) prudenza operare diversamente, sono scelte.
l'art. 58 del Dlgs 231 del 2007 non fa nessuna distinzione tra colui che trasferisce il denaro
e colui che riceve i contanti. Sia la Giurisprudenza che la dottrina concordano nel
considerare entrambi responsabili e dunque sanzionabili. Questo poichè entrambi hanno posto in essere un
comportamento atto a eludere lo scopo della legge.
Se non è cambiato nulla:
Si applica, quindi, la sanzione amministrativa pecuniaria:
-dall’1% al 40% dell’importo trasferito, ove questo sia compreso tra 1.000,00 e
50.000,00 euro, con un minimo di 3.000,00 euro;
-dal 5% al 40% dell’importo trasferito, ove questo sia superiore a 50.000,00 euro, sempre con
un minimo di 3.000,00 euro