La norma di riferimento è l'art. 56 del D.L. 17/03/2020 n. 10 rubricato: (Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19) il quale al co. 2, lett. c) così stabilisce per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
Stando alla norma, quindi, i pagamenti delle rate o dei canoni di leasing in scadenza fino al 30/09/2020 sono sospesi e gli importi sospesi potranno essere dilazionati unitamente agli accessori, una volta scaduto il periodo di sospensione (quindi dal 01/10(/2020) salvo ulteriori proroghe con il diritto alla dilazione degli importi maturati nel periodo di sospensione. E' possibile chiedere al creditore di sospendere solo la quota capitale del debito da pagare.
Il co. 3 stabilisce inoltre che: la comunicazione prevista al comma 2 è corredata della dichiarazione con la quale l’Impresa autocertifica ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell’epidemia da COVID-19.
Quindi, la richiesta destinata al finanziatore deve essere corredata da autocertificazione con la quale venga attestato dal debitore che la richiesta muove da una condizione di illiquidità che rende impossibile il pagamento provocata dalla situazione di emergenza da Corona Virus.