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Discussione: Cu2020 per fatture ricevute forfettari invio 31.03.2020 o 31.10.2020?

  1. #1
    Dott.ssa Iusi è offline Junior Member
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    Predefinito Cu2020 per fatture ricevute forfettari invio 31.03.2020 o 31.10.2020?

    BUONASERA,
    HO UN DUBBIO SE UNA SOCIETA' HA RICEVUTO FATTURE2019 DA FORFETTARI DEVE INVIARE LE CU2020 ENTRO IL 31-03-2020 ( O VALE SOLO LA CONSEGNA) ?
    ESSENDO AUTONOMI MA SENZA RITENUTE DOVREBBERO ESSERE INVIATE ENTRO IL 02/11/2020.

    NELLE ISTRUZIONI C'E' SCRITTO:"Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione
    dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2020"

    MI CONFERMATE ?

  2. #2
    Haran Banjo è offline Member
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    Non so se abbian spostato tutto al 30-06-2020, essendo il termine originario di quest'anno il 9 marzo (cadendo il 7 di sabato)... che ne dite?

  3. #3
    Enrico Larocca è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da Dott.ssa Iusi Visualizza Messaggio
    BUONASERA,
    HO UN DUBBIO SE UNA SOCIETA' HA RICEVUTO FATTURE2019 DA FORFETTARI DEVE INVIARE LE CU2020 ENTRO IL 31-03-2020 ( O VALE SOLO LA CONSEGNA) ?
    ESSENDO AUTONOMI MA SENZA RITENUTE DOVREBBERO ESSERE INVIATE ENTRO IL 02/11/2020.

    NELLE ISTRUZIONI C'E' SCRITTO:"Si precisa che la trasmissione telematica delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione
    dei sostituti d’imposta (modello 770), ossia entro il 31 ottobre 2020"

    MI CONFERMATE ?
    I professionisti in regime forfettario vanno al 02/11. Si tratta di soggetti tassati sulla scorta dei dati contabili per cui non possono dichiarare detti redditi con il 730 o con la precompilata.
    Unusquisque faber fortunae suae
    (Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna)
    di Appio Claudio

  4. #4
    Alessandra è offline Senior Member
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    Confermo i CU2020 professionisti e forfettari, possono trasmettersi entro la scadenza del 770/2020.
    Però ho un dubbio CONDOMINIO paga con bonifico ristrutturazione edilizia art 16 tuir, un ingegnere in forfettario. Deve fare la cu2020 il condominio? O l'amministratore dve poi indicarlo nel suo quadro AC di quel condominio?
    Perchè non sono oggetto di comunicazione nel quadro AC:

    i dati relativi alle forniture di acqua, energia elettrica e gas;
    i dati relativi agli acquisti di beni e servizi effettuati nell’anno solare, che risultino, al lordo dell’Iva, non superiori complessivamente ad € 258,23 per singolo fornitore;
    i dati relativi alle forniture di servizi che hanno comportato a carico del condominio il pagamento di somme soggette alle ritenute alla fonte come ad esempio la ritenuta del 20% cui sono assoggettati i corrispettivi per le attività di lavoro autonomo anche occasionale o la ritenuta del 4% da applicare a prestazioni su contratti di appalto di opere e servizi. Tali compensi e le ritenute operate sugli stessi devono essere esposti nella dichiarazione dei sostituti d’imposta che il condominio sarà obbligato a presentare per l’anno 2018

    Non so se poi banca del ingegnere gli ha trattenuta 8% ra per ristrutturazione anche se condominio ha dichiarato che non doveva essere applicata!
    Il condominio deve fare a ingegnere CU2020? o gli arriverà comunicazione dalla usa banca se gli ha trattenuto RA 8% anche se non doveva?

  5. #5
    LONGBOARD è offline Senior Member
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    In realtà il condominio non doveva effettuare la ritenuta di acconto al professionista se si trattava di una prestazione che rientrava nell'ambito dell'agevolazione per ristrutturazione edilizia. La C.U. la effettua la Banca in quanto il bonifico deve essere di tipo qualificato.
    Il professionista in questa fattispecie è esonerato dal subire la ritenuta di acconto in quanto sarebbe doppiamente inciso da un prelievo alla fonte.

    L'argomento è stato trattato dalla circolare n. 40 del 28.07.2010 di cui riporto il testo:
    ....In alcuni casi per le somme oggetto di bonifico è già prevista la
    effettuazione di una ritenuta da parte del soggetto ordinante.
    Così ad esempio, i condomìni in qualità di sostituti di imposta devono
    operare la ritenuta di acconto del 4%, prevista dall’articolo 25-ter del decreto del
    Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sui corrispettivi dovuti
    per prestazioni relative a contratti d’appalto di opere o servizi.
    In dette ipotesi, in considerazione del carattere speciale della disciplina di
    cui all’art. 25 del DL n. 78 del 2010, al fine di evitare che le imprese e i
    professionisti che effettuano prestazioni di servizi o cessioni di beni per
    interventi di ristrutturazione edilizia o di riqualificazione energetica subiscano
    sullo stesso corrispettivo più volte il prelievo alla fonte, dovrà essere applicata la
    sola ritenuta del 10% prevista dal predetto decreto legge n. 78 del 2010. I
    sostituti d’imposta che, per avvalersi della agevolazioni fiscali previste per tali
    interventi, seguono i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, pertanto,
    non opereranno su tali somme le ritenute ordinariamente previste dal DPR 600
    del 1973.
    Nel caso in cui i destinatari del bonifico usufruiscano di regimi fiscali per i
    quali è prevista la tassazione del reddito mediante imposta sostitutiva
    dell’IRPEF, la ritenuta del 10 per cento operata dalla banca o da Poste SPA sulle
    somme loro accreditate potrà essere scomputata dalla medesima imposta
    sostitutiva.
    Ultima modifica di LONGBOARD; 13-04-20 alle 07:40 PM

  6. #6
    Alessandra è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da LONGBOARD Visualizza Messaggio
    In realtà il condominio non doveva effettuare la ritenuta di acconto al professionista se si trattava di una prestazione che rientrava nell'ambito dell'agevolazione per ristrutturazione edilizia. La C.U. la effettua la Banca in quanto il bonifico deve essere di tipo qualificato.
    Il professionista in questa fattispecie è esonerato dal subire la ritenuta di acconto in quanto sarebbe doppiamente inciso da un prelievo alla fonte.

    Si il condominio ha ricevuto ft ingenere forfettario di € 1000+40 cassa+2,00 bollo, bonifico del condominio di tipo qualificato. mi era sorto dubbio CONDOMINIO non fa certificazione ! OK
    Ma dal lato dell'ingegnre invece?
    L'ingegnere riceverà Certificazione dalla banca perchè bonifico per lavori di ristrutturazione , ma essendo lui forfettario se ha comunicato alla sua banca di non applicare R.A 8% gli arriverà CERTIFICAZIONE di cosa?

  7. #7
    LONGBOARD è offline Senior Member
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    Se il professionista è stato inciso dalla ritenuta (peraltro non dovuta) evidentemente riceverà la certificazione di quanto subito e potrà opportunamente recuperarla in sede di dichiarazione con indicazione nei quadri rs e rn. Se invece ha comunicato il suo regime di esenzione alla Banca non dovrebbe averla subita, e l'utilizzo che verrà fatto della certificazione è lo stesso che viene fatto per tutte le c.u. che un soggetto forfettario riceve.....nessuno. L'adempimento è solo ai fini di quadratura e controllo incrociato da parte dell'Agenzia delle Entrate.

  8. #8
    Alessandra è offline Senior Member
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    Grazie...
    iL DUBBIO ERA PROPRIO QUELLO, riceve bonifico art 16 tuir, se ha comunicato a sua banca che non devono trattenergli 8% ra , lui non ha nessuna CU2020 in mano, perchè condominio non gliela manda... ma dchiareraà ai fini forrfettari redditi per 1000,00.. nel caso sopra esposto. di cui verra tassato solo una percentuale.

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