19/12/2008
Slitta al 30 giugno 2009 l’obbligo, previsto dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, di redigere il Documento di Valutazione dei Rischi secondo le modalità ed i criteri indicati dall’art. 28 del medesimo provvedimento, che sarebbe dovuto entrato in vigore il prossimo 1° gennaio.
Questa è una delle disposizioni previste dal “milleproroghe 2009”, il Decreto Legge attraverso il quale il Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2009 ha disposto il rinvio dell’entrata in vigore di numerose disposizioni normative di prossima entrata in vigore.
Il provvedimento approvato, all’art. 41, prevede, inoltre, lo slittamento al 16 maggio 2009 di:
Comunicazione all’INAIL o all’IPSEMA degli infortuni sul lavoro che comportano assenza dal lavoro per più di un giorno - art. 18, comma 1, lett. r) del D.Lgs. 81/2008
Obbligo di allegare al contratto di appalto il documento di valutazione dei rischi interferenti (per gli appalti in corso) – art. 26, comma 3, 3° capoverso del D.Lgs. 81/2008
Sorveglianza sanitaria in fase preassuntiva – art. 41, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 81/2008
Con la proroga approvata le aziende hanno più tempo a disposizioni per aggiornare (o redigere) il D.V.R. secondo le nuove indicazioni del Testo Unico (D.Lgs. 81/2008).
Ricordiamo che l’art. 28, oltre ai rischi più “tradizionali” per la sicurezza e la salute dei lavoratori (attrezzature di lavoro, sostanze chimiche, etc.) fa espressamente riferimento ai rischi collegati allo stress lavoro-correlato, nonché a quelli connessi alle differenze di genere, all’età e alla provenienza da altri paesi.
Il “Milleproroghe 2009” è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.