No, assolutamente.
Salve a tutti.
Ripropongo con una diversa esposizione un quesito giā pubblicato, per il quale non ho avuto nessuna risposta.
Una societā cooperativa di produzione e lavoro č stata posta in liquidazione volontaria.
L'amministratore della cooperativa (socio non lavoratore) č stato nominato liquidatore della stessa, non percependo alcun compenso, nč come amministratore, nč come liquidatore.
E' tenuto al versamento dei contributi INPS alla gestione artigiani/commercianti?
Grazie.
No, assolutamente.
Ed invece l'INPS ha inviato al soggetto in questione i contributi per tutto il periodo della liquidazione (oltre un anno!).
Potresti fornirmi qualche riferimento normativo per potermi opporre alla pretesa dell'INPS?
Te ne sarei veramente grato.
l'amico Enrico ha perfettamente ragione: non č dovuta alcuna contribuzione INPS.
ti consiglio di verificare bene con l'Istituto il motivo per cui ti richiede tali somme ................. anche perchč (in ogni caso) non sarebbe assoggettato alla gestione commercianti/artigiani ..... in qualitā di amministratore .......... e poi qui stiamo parlando di liquidatore ..... ecc.ecc
insomma quadra molto poco di tutto il discorso ........ verifica bene perchč ci sarā sotto una situazione diversa di cui non ne sei a conoscenza!!!!! ....... o l'INPS ha preso una grossa "cantonata" ............ che cmq oggigiorno č sempre meno frequente ....
cordialmente
Salve,
la prima osservazione che le faccio è:
1) la contestazione circa l'obbligo assicurativo è sorta in forza di un verbale ispettivo ?
2) il liquidatore svolge direttamente e prevalentemente un'attività commeriale o artigianale ?
La liquidazione, per definizione, è finalizzata non all'esercizio dell'impresa ma alla liquidazione delle attività, all'estinzione delle passività e alla ripartizione del residuo attivo tra i soci.
Se questa è la situazione basta leggere sul sito dell'INPS in relazione al link assicurazione per commercianti e artigiani le spiegazioni circa le caratteristiche dell'obbligo assicurativo.
Se non fosse sufficiente è bene sottolineare che la legge istitutiva dell'obbligo contributivo per artigiani e commercianti, parla di esercizio in modo prevalente di un'attività commerciale o artigianale da parte del titolare o dei soci.
Se così non è non può esistere obbligo assicurativo INPS perchè mancherebbe il presupposto.
Attenzione che di recente alcuni tribunali hanno statutito che in questa materia conta molto la dichiarazione fatta dai soci in sede di verbale ispettivo.
Se questi hanno dichiarato di svolgere l'attività commerciale o artigianale in modo prevalente è difficile pensare che in caso di contenzioso il tribunale dia ragione al socio, visto che hanno autodichiarato che nel loro caso ricorrevano le circostanze assunte a prodromo dell'obbligo assicurativo.
Ma tutto questo sembra confliggere con lo scopo della liquidazione che non è esercitare l'attività bensì monetizzare il patrimonio.
Saluti
Ultima modifica di Enrico Larocca; 05-10-07 alle 05:21 PM
Gent.mi colleghi,
non vi nascondo che la faccenda mi sta preoccupando parecchio in questi giorni, da quando è pervenuto "l'avviso bonario" dall'INPS.
Altri colleghi che si sono trovati in analoghe situazioni, mi hanno riferito che l'INPS ha sostenuto la propria tesi evocando la Circolare n° 32 del 15/02/1997, avente per oggetto "Gestione esercenti attività commerciali. Soci di S.r.l. Chiarimenti.", riguardo i soggetti obbligati all'iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali, ad un certo punto recita "...E’ stato parimenti evidenziato che l’eventuale qualifica di amministratore della S.r.l. rivestita dal socio non fa venir meno l’obbligo assicurativo nella gestione dei commercianti, allorchè il socio stesso partecipi, con i predetti requisiti di abitualità e prevalenza, al lavoro aziendale della società, cosi’ come previsto dallo stesso art.1, comma 203, della citata legge n.662/1996. Si precisa, al riguardo nel lavoro aziendale rientra sia l’attività esecutiva, ad esempio vendita dei prodotti, sia l'attività di organizzazione e di direzione.".
Ad un altro collega, un impiegato dell'INPS, oltre alla suddetta ha richiamato la Circolare n° 163 del 21/07/1997, che non sono riuscito a trovare.
Grazie davvero per l'aiuto.
Ultima modifica di squonq; 05-10-07 alle 06:39 PM
ma scusate ........ se questo liquidatore svolge esclusivamente attivitā di liquidazione (monetizzazione di crediti, patrimonio e pagamento di debiti)........ non puō assolutamente rientrare nella fattispecie sostenuta dall'Inps.
ma se diversamente la liquidazione pone in essere anche una attivitā commerciale vera e propria e magari questo liquidatore "ci" lavora pure ..... (quindi non amministra ma gestisce) l'Inps secondo me ha ragione!! spero di sbagliarmi ....
cordialmente