come età no ma guarda se corrisponde la qualifica del regio decreto te l'allego qui di seguito:
Tavola
Occupazioni che richiedono un lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia,
indicate nella tabella allegata al Regio decreto 06.12.1923, n. 2657.
1. Custodi.
2. Guardiani diurni e notturni, guardie daziarie.
3. Portinai.
4. Fattorini (esclusi quelli che svolgono mansioni che richiedono un’applicazione assidua e continuativa) uscieri
e inservienti.
5. Camerieri, personale di servizio e di cucina negli alberghi, trattorie, esercizi pubblici in genere, carrozze letto,
carrozze ristoranti e piroscafi.
6. Pesatori, magazzinieri, dispensieri ed aiuti.
7. Personale addetto all’estinzione degli incendi.
8. Personale addetto ai trasporti di persone e di merci, personale addetto ai lavori di carico e scarico.
9. Cavallanti, stallieri e addetti al governo dei cavalli e del bestiame da trasporto, nelle aziende commerciali e
industriali.
10. Personale di treno e di manovra, macchinisti, fuochisti, manovali, scambisti, guardabarriere delle ferrovie interne
degli stabilimenti.
11. Sorveglianti che non partecipano materialmente al lavoro.
12. Addetti ai centralini telefonici privati.
13. Personale degli ospedali, dei manicomi, delle case di salute e delle cliniche, fatta eccezione per il personale addetto
ai servizi di assistenza nelle sale degli ammalati, dei reparti per agitati o sudici nei manicomi, dei reparti di
isolamento per deliranti o ammalati gravi negli ospedali, delle sezioni specializzate per ammalati di forme infettive
o diffusive.
14. Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste città, il lavoro
dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto.
15. Personale addetto alla sorveglianza degli essiccatoi.
16. Personale addetto alla sorveglianza degli impianti frigoriferi.
17. Personale addetto alla sorveglianza degli apparecchi di sollevamento e di distribuzione di acqua potabile.
18. Personale addetto agli impianti di riscaldamento, ventilazione e inumidimento di edifici pubblici e privati.
19. Personale addetto agli stabilimenti di bagni e acque minerali, escluso il personale addetto all’imbottigliamento,
imballaggio e spedizione.
20. Personale addetto ai servizi di alimentazione e d’igiene negli stabilimenti industriali.
21. Personale addetto ai servizi igienici o sanitari, dispensari, ambulatori, guardie mediche e posti di pubblica
assistenza.
22. Barbieri, parrucchieri da uomo e da donna nelle città con meno di centomila abitanti, a meno che, anche in queste
città, il lavoro dei barbieri e parrucchieri da uomo e da donna sia dichiarato effettivo e non discontinuo con
ordinanza del prefetto.
23. Personale addetto alla toeletta (manicure, pettinatrici).
24. Personale addetto ai gazometri per uso privato.
25. Personale addetto alla guardia dei fiumi, dei canali e delle opere idrauliche.
26. Personale addetto alle pompe di eduzione delle acque se azionate da motori elettrici.
27. Personale addetto all’esercizio ed alla sorveglianza dei forni a fuoco continuo nell’industria della calce e cemento,
a meno che, a giudizio dell’Ispettorato del lavoro, nella particolarità del caso, concorrano speciali circostanze a
rendere gravoso il lavoro. Fuochisti adibiti esclusivamente alla condotta del fuoco nelle fornaci di laterizi, di
materiali refrattari, ceramiche e vetrerie.
28. Personale addetto nelle officine elettriche alla sorveglianza delle macchine, ai quadri di trasformazione e di
distribuzione, e alla guardia e manutenzione delle linee e degli impianti idraulici.
29. Personale addetto alla sorveglianza ed all’esercizio:
a) degli apparecchi di concentrazione a vuoto;
b) degli apparecchi di filtrazione;
c) degli apparecchi di distillazione;
d) dei forni di ossidazione, riduzione e calcinazione nelle industrie chimiche;
e) degli impianti di acido solforico e acido nitrico;
f) degli apparecchi per l’elettrolisi dell’acqua;
g) degli apparecchi per la compressione e liquefazione dei gas.
30. Personale addetto alle gru.
31. Capistazione di fabbrica e personale dell’ufficio ricevimento bietole nella industria degli zuccheri.
32. Personale addetto alla manutenzione stradale.
33. Personale addetto esclusivamente nell’industria del candeggio e della tintoria, alla vigilanza degli autoclavi ed
apparecchi per la bollitura e la lisciviatura ed alla produzione con apparecchi automatici del cloro elettrolitico.
34. Personale addetto all’industria della pesca.
35. Impiegati di albergo le cui mansioni implichino rapporti con la clientela (così detti impiegati di bureau come i capi
e sottocapi addetti al ricevimento, cassieri, segretari con esclusione di quelli che non abbiano rapporti con i
passeggeri).
36. Operai addetti alle pompe stradali per la distribuzione della benzina, comunemente detti pompisti.
37. Operai addetti al funzionamento e alla sorveglianza dei telai per la segatura del marmo.
38. Interpreti alle dipendenze di alberghi o di agenzie di viaggio e turismo, esclusi coloro che hanno anche incarichi
od occupazioni di altra natura.
39. Operai addetti alle presse per il rapido raffreddamento del sapone.
40. Personale addetto al governo, alla cura ed all’addestramento dei cavalli nelle aziende di allevamento e di allenamento
dei cavalli da corsa.
41. Personale addetto esclusivamente al governo e alla custodia degli animali utilizzati per prodotti medicinali o per
esperienze scientifiche nelle aziende o istituti che fabbricano sieri.
42. Personale addetto ai corriponti.
43. Artisti dipendenti da imprese teatrali, cinematografiche e televisive; operai addetti agli spettacoli teatrali, cinematografici
e televisivi; cineoperatori, cameramen recording o teleoperatori da ripresa, fotografi e intervistatori
occupati in imprese dello spettacolo in genere ed in campo documentario, anche per fini didattici.
44. Operai addetti esclusivamente alla sorveglianza dei generatori di vapore con superficie non superiore a 50 mq.
45. Operai addetti presso gli aeroporti alle pompe per il riempimento delle autocisterne e al rifornimento di carburanti
e lubrificanti agli aerei da trasporto.
46. Operai addobbatori o apparatori per cerimonie civili o religiose.