dal sito inps: "Il diritto all'assegno decorre dal primo giorno del periodo di paga o di pagamento della prestazione previdenziale, per la quale è prevista l’erogazione accessoria degli assegni per il nucleo familiare, nel corso del quale si verificano le condizioni prescritte per il riconoscimento del diritto ..... e cessa alla fine del periodo in corso alla data in cui le condizioni stesse vengono a mancare".
Il datore di lavoro non è altro che un tramite pertanto corrisponde se effettivamente spettanti ed eventualmente trattiene se già corrisposti e non dovuti e restituisce all'Inps le somme già compensate indebitamente anche se nn per sua "colpa".