
Originariamente Scritto da
studiovera
il dubbio mi è venuto leggendo l'art. 23 dpr 600/73:
".....I soggetti indicati nel comma 1 devono effettuare, entro il 28 febbraio
dell'anno successivo e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla
data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sulle somme e i
valori di cui alle lettere a) e b) del comma 2, e l'imposta dovuta
sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle
deduzioni di cui agli articoli 11 e 12, commi 1 e 2, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive....."
quel complessivo cosa vuol dire?
La norma mi sembra molto chiara, e direi anche condivisibile. Lascio però la parola a chi più esperto di me.
Potete giudicare quanto intelligente è un uomo dalle sue risposte. Potete giudicare quanto è saggio dalle sue domande. (Nagib Mahfuz)
Se le cose fiscali fossero semplici, chi avrebbe bisogno del Commercialista? (..)
Niccolò