Buongiorno piroddi@tiscali.it, vorrai osservare la Circolare Inps nr. 160 del 1 AGOSTO 1983.
Buona giornata
Dovi
Nel caso in cui la malattia di un dipendente, con contratto a tempo determinato, continuasse oltre la data di fine contratto..... è pacifico che il D.L. non corrisponda più l'indennità di malattia, e l'Inps? Ha diritto il lavoratore a richiedere l'erogazione diretta e, nel caso, per quanto tempo?![]()
Buongiorno piroddi@tiscali.it, vorrai osservare la Circolare Inps nr. 160 del 1 AGOSTO 1983.
Buona giornata
Dovi
Con rispetto, non concordo nell'affermazione " no, niente diritto".
Infatti, fermo restando che il datore di lavoro non potrà indennizzare gg di malattia superiori al periodo prestato dal lavoratore alle proprie dipendenze, è demandato all'Inps il compito alla erogazione diretta dell'ind, qualora il lavoratore possa far valere ulteriori nr di giornate lavorative effettuate alle dipendenze di precedenti datori di lavoro.
Sempre con rispetto, ci sono circolari successive (che al momento, non essendo al lavoro, non riesco a ritrovare). In ogni caso, ritengo che quella circolare indicata da te sia valida nelle ipotesi di mancanza di giorni alle dipendenze dell'attuale datore di lavoro nei periodi precdenti, ferma restando la costanza di rapporto però, caso in cui provvede l'INPS. Due indirizzi di riferimento:
1. INPS - Malattia
Da cui:
a tempo determinato: l’indennità di malattia spetta, per tutti i giorni coperti da idonea certificazione, per un numero massimo di giorni pari a quelli lavorati nei 12 mesi immediatamente precedenti l'inizio della malattia da un minimo di 30 giorni ad un massimo di 180 giorni nell’anno solare. Il diritto cessa in concomitanza con la cessazione del rapporto di lavoro anche se avvenuta prima dello scadere del contratto.
2. INPS - Indennità di malattia
Da cui:
Mi pare si evinca chiaramente la cessazione del "diritto" stesso all'indennità allo scadere del contratto.NON SPETTA
L'indennità di malattia non spetta: [...]
- ai lavoratori a tempo determinato dopo la cessazione del rapporto di lavoro
Ciao
Ciao studium, mi dispiace ma ancora una volta non concordo.
E' sempre possibile che sfugga qualcosa, ma non mi risultano disposizioni o quant'altro che dispongano in modo diverso dalla Circolare nr. 160.
Ti sarei grato, quando ti sarà possibile dare notizia, eventualmente della diversa disposizione da parte dell'Inps.
Per evitare di essere frainteso, sostengo che certamente il datore di lavoro non può indennizzare gg di malattia per un periodo maggiore a quello di attivita' lavorativa prestata alle proprie dipendenze.
L' Inps con la circolare ricordata (di cui si riporta lo stralcio per quanto qui di interesse) indica chiaramente che" i datori di lavoro - ovviamente, quelli che in passato provvedevano all'anticipazione
dell'indennita' in argomento - dovranno limitare l'indennizzabilita' a
periodi di malattia non superiori a quelli di attivita' lavorativa svolta
dagli interessati alle loro dipendenze, demandando all'Istituto il compito
di provvedere alla erogazione diretta dell'indennita', eventualmente
spettante agli interessati in relazione al numero di giornate lavorative
effettuate alle dipendenze di precedenti datori di lavoro".
Come puoi osservare nella parte sottolineata, l'istituto previdenziale provvede al pagamento della indennità per le giornate che il lavoratore ha eseguito in precedenza c/o altri datori di lavoro.
Ritengo pertanto, che non ha pregio la tua diversa interpretazione, riferita a" in ogni caso, ritengo che quella circolare indicata da te sia valida nelle ipotesi di mancanza di giorni alle dipendenze dell'attuale datore di lavoro nei periodi precdenti, ferma restando la costanza di rapporto".
Ciao dovi
Ho stampato e letto nel dettaglio la circolare da te indicata, 160 del 1983, e mi pare ora chiaro che confermi essa stessa quanto affermo.
Vediamone degli stralci:
Occhio: si parla di vera e propria "eliminazione della protezione assicurativa (ovvero, come dicevo: cessazione del diritto stesso). E se ne cita pure, a scanso di equivoci, una eccezione.Inoltre, al secondo comma e' prescritto che il diritto all'indennita'
termina con la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato; e'
prevista, pertanto, oltre all'eliminazione, per i lavoratori interessati,
della c.d. "protezione assicurativa", la cessazione del trattamento
previdenziale con la scadenza del rapporto di lavoro.
Quanto previsto al precedente capoverso non si applica ai lavoratori
dello spettacolo, ai quali pertanto la sussistenza del prescritto
requisito contributivo legittima la conservazione del diritto - entro i
limiti previsti (che per i lavoratori con contratto a termine o a
prestazione consistono, quindi, in un numero di giornate di indennita'
pari al periodo di attivita' lavorativa degli ultimi 12 mesi, fatto salvo,
qualora sia reperibile almeno una giornata di prestazione lavorativa, il
minimo di 30 giorni, previsto dal 3 comma) - anche dopo la cessazione del
rapporto.
E ancora, più avanti:
Ancora più chiaro: quando anche l'INPS fosse chiamata, per assenza di requisiti contributivi presso lo stesso datore di lavoro, ad erogare l'indennità, si dovrà interrompere l'erogazione dal giorno successivo alla data di cessazione, chiedendo per giunta, se del caso, ulteriori notizie al datore di lavoro (quello attuale, quello presso cui sei assunto nel momento in cui inizia la malattia).Del pari dovra' essere posta la massima attenzione alla data di
scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato in modo da
interrompere l'erogazione delle prestazioni dal giorno successivo alla
data di cessazione del rapporto di lavoro; qualora sul Mod. IND.MAL.6
risulti ( vedi nota n.4 del Mod. stesso) una data non definitiva, prima di
procedere alla liquidazione del saldo, se la malattia perdura ad una data
prossima (6-7 giorni) a quella indicata come scadenza "non confermata" del
contratto, saranno chieste le necessarie notizie al datore di lavoro.
Trovo quindi, adesso dopo aver letto a fondo, che ciò che io sostengo, per reminiscenza, trovi pieno riscontro in quella stessa circolare originaria. I vari decreti legge emanati nel 1983, e infine convertiti a settembre 1983, hanno sempre previsto, all'art. 5, la non indennizzabilità una volta scaduto il contratto, in modo esplicito e chiaro. Ciò che tu in ultimo hai grassettato ed evidenziato ( dovranno limitare l'indennizzabilita' a periodi di malattia non superiori a quelli di attivita' lavorativa svolta dagli interessati alle loro dipendenze, demandando all'Istituto il compito di provvedere alla erogazione diretta dell'indennita', eventualmente spettante agli interessati in relazione al numero di giornate lavorative effettuate alle dipendenze di precedenti datori di lavoro".) si riferisce, come si evince leggendo la circolare, alle ipotesi in cui il lavoratore non abbia i famosi 31 giorni alle dipendenze dello stesso datore nei 12 mesi precedenti. Se non li ha, l'INPS, al posto del datore, corrisponde l'indennità (facendosi compilare i dati anche per i datori di lavoro precedenti). Ma, come si legge nella circolare (e in tante altre successive, e in tutte le istruzioni INPS online, comprese quelle che ho postato precedentemente) interrompe comunque il trattamento allo scadere del contratto in essere al momento in cui la malattia è cominciata.
Ciao
Ultima modifica di Studium; 19-08-11 alle 02:54 PM
quosto tipo di discussioni andrebbero messe in rilievo per un periodo, perchè molto utili...
Ciao Studium, intanto devo dirti che il tuo riferimento a:... si riferisce, come si evince leggendo la circolare, alle ipotesi in cui il lavoratore non abbia i famosi 31 giorni alle dipendenze dello stesso datore nei 12 mesi precedenti. Se non li ha, l'INPS, al posto del datore, corrisponde l'indennità (facendosi compilare i dati anche per i datori di lavoro precedenti). Ma, come si legge nella circolare (e in tante altre successive, e in tutte le istruzioni INPS online, comprese quelle che ho postato precedentemente) interrompe comunque il trattamento allo scadere del contratto in essere al momento in cui la malattia è cominciata.
Infatti i "famosi" 31 gg, sono riferiti ai lavoratori dello spettacolo ( sottoriportato):
Quanto previsto al precedente capoverso non si applica ai lavoratori
dello spettacolo, ai quali pertanto la sussistenza del prescritto
requisito contributivo legittima la conservazione del diritto - entro i
limiti previsti (che per i lavoratori con contratto a termine o a
prestazione consistono, quindi, in un numero di giornate di indennita'
pari al periodo di attivita' lavorativa degli ultimi 12 mesi, fatto salvo,
qualora sia reperibile almeno una giornata di prestazione lavorativa, il
minimo di 30 giorni, previsto dal 3 comma) - anche dopo la cessazione del
rapporto.
Comunque non è questo che qui interessa.
Un esempio chiarirà meglio:
poniamo che il lavoratore è assunto a termine in data y, ma non viene garantita l’indennità di malattia per l’intero periodo, in quanto cessa per il termine del contratto.
Tuttavia, ha avuto altri rapporti di lavoro nei 12 mesi precedenti, in questo caso l’ulteriore ind. di malattia la dovrà ricevere da parte dell’ Inps,
anche se è cessato il rapporto di lavoro.
Ciao Domenico
Scusami, il rilievo non è pertinente. Quel capoverso è solo una mera estensione ai lavoratori dello spettacolo, anche nell'ipotesi di fine del contratto nel loro caso (e dunque loro, sì, fanno eccezione), del caso più generico, ovvero la corresponsione dell'indennità direttamente da parte dell'INPS nell'ipotesi di assenza di giornate utili nei 12 mesi precedenti.
Quanto quoto ora, infatti, è espresso dalla stessa circolare in senso generale, per ogni lavoratore a tempo determinato e non si presta a equivoci:
La stessa norma prevede, al quinto comma, che i datori di lavoro -
ovviamente, quelli che in passato provvedevano all'anticipazione
dell'indennita' in argomento - dovranno limitare l'indennizzabilita' a
periodi di malattia non superiori a quelli di attivita' lavorativa svolta
dagli interessati alle loro dipendenze, demandando all'Istituto il compito
di provvedere alla erogazione diretta dell'indennita', eventualmente
spettante agli interessati in relazione al numero di giornate lavorative
effettuate alle dipendenze di precedenti datori di lavoro.
L'Istituto e' tenuto alla corresponsione diretta della prestazione
economica in argomento anche nei confronti dei lavoratori che nei dodici
mesi precedenti l'evento morboso non possano far valere periodi lavorativi
superiori a trenta giorni, ai quali viene garantito un periodo
indennizzabile massimo di trenta giorni nell'anno solare (3).
Pertanto, i datori di lavoro si asterranno dall'erogazione
dell'indennita' nei confronti dei lavoratori che non abbiano effettuato
alle loro dipendenze prestazioni lavorative per almeno 31 giorni come
sopra determinati.
In tale ipotesi l'indennita' deve essere erogata a cura delle Sedi
per le giornate indennizzabili incluse nel periodo massimo di malattia
indicato (30 giorni).
Quanto al resto, mi pare di aver postato dei riferimenti chiari.
L'INPS, in quella circolare non dice questo. Dice che paga direttamente l'INPS nell'ipotesi da te citata in cui il lavoratore non abbia ulteriori contributi utili con il datore attuale nei 12 mesi precedenti, salvo interrompere l'erogazione diretta alla scadenza del contratto. Ribadisco quanto già documentato:
il diritto all'indennita'
termina con la cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato; e'
prevista, pertanto, oltre all'eliminazione, per i lavoratori interessati,
della c.d. "protezione assicurativa", la cessazione del trattamento
previdenziale con la scadenza del rapporto di lavoro.Mi sembra di una chiarezza enorme.Del pari dovra' essere posta la massima attenzione alla data di
scadenza del contratto di lavoro a tempo determinato in modo da
interrompere l'erogazione delle prestazioni dal giorno successivo alla
data di cessazione del rapporto di lavoro
1. Il diritto all'indennità "termina" con la cessazione del rapporto;
2. La protezione assicurativa viene "eliminata";
3. L'erogazione diretta da parte dell'INPS (sempre nell'ipotesi di assenza di periodi utili e quindi del pagamento diretto fin dall'origine da parte del datore) si "interrompe" il giorno successivo la fine del contratto, di cui l'INPS dice che dovrà essere richiesta notizia certa al datore, per giunta, proprio per non sbagliare, essendo un chiaro dettato legislativo.
Infatti, andando in ultimo alla radice di tutto, art. 5 c. 2, legge 638/1983: non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato. Ed è sempre questo l'articolo a cui, ovviamente, tutte le successive circolari INPS si riferiscono, fino ai giorni nostri. Insomma, questa mi pare sia la regola inequivocabile imposta dalla Legge. Altrimenti, perdonami, cosa si intenderebbe mai per "successivi alla cessazione del rapporto di lavoro"???".
Ciao