Art. 76, R.D:L nr. 1827-1935, per la parte che qui interessa.
Quando la disoccupazione derivi da dimissioni, da licenziamento in tronco, o da astensione dal lavoro nei casi previsti dall'art. 502 del Codice penale, il periodo indennizzabile è ridotto di trenta giorni dalla data di cessazione dal lavoro, fermo restando il disposto del penultimo comma dell'art. 73 (3) (4).
3) A norma dell'articolo 34, comma 6, L. 23 dicembre 1998, n. 448, il presente comma si intende abrogato nella parte modificata dal medesimo art. 34, comma 5, il quale dispone che: “La cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 non dà titolo alla concessione della indennità di disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola”, a decorrere dal 1° gennaio 1999.
4) Vedi l'art. 34, commi 5 e 6, L. 23 dicembre 1998, n. 448.