Una dipendente ha chiesto un anticipo del tfr di 2000 euro lordi. Il datore di lavoro, pur non avendo l'obbligo di legge lo ha accordato.
Premetto che la dipendente ha già avuto un anticipo del tfr di 2000 euro nel 2009, assoggettato a tassazione 23%.
La domanda é: come va tassato questa nuova anticipazione? Ancora a tassazione separata 23%? Ai fini della tassazione nulla rileva che abbia già avuto un anticipo?![]()
Grazie a entrambi per la risposta.
Quindi si tratta di un a tassazione secca al 23% senza considerare (la quota di tfr rivalutato già tassato com imposta sostitutiva).
Immagino che poi tutti gli acconti erogati in corso di rapporto verranno riconsiderati in sede di cessazione del rapporto per effettuare la tassazione definitiva (sempre a tassazione separata con le detrazioni spettanti). E' corretto?
Pensavo che al termine del rapporto si calcolasse la tassazione su tutto il tfr maturato (compreso quanto già erogato) come da normativa (escludendo il tfr soggetto a imposta sostitutiva, applicando la detrazione etc) scomputando dall'imposta dovuta quanto già tassato in precedenza (ovvero il 23% secco sul lordo erogato, senza applicare le modalità di tassazione previste in sede di cessazione). Mi sa che non o capito qualcosa..
Provo a riformulare in maniera semplice.
Quando erogate gli anticipi in corso di rapporto, applicate la stessa modalità di tassazione che verrebbe applicata in sede di cessazione rapporto?
Faccio questa domanda poichè mi è capitato di vedere in alcuni casi anticipi erogati applicando la tassazione al 23% secca (intendo senza andare a considerare quanto già tassato con imposta sostitutiva, i mesi di durata del rapporto, la detrazione spettante). Ho visto casi con applicato:
Tfr Lordo 1000 e tassazione 1000x23% = 230 puro e semplice.
Spero di essermi spiegato.
Provo a risponderti io.
Premetto però innanzitutto che non è per nulla scontato che il datore di lavoro possa concedere a piacimento anticipazioni "a ripetizione" in deroga ai principi normativi. Questo perchè il TFR (rappresentando una porzione di retribuzione differita) può potenzialmente assolvere anche la funzione di sostegno al reddito al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
Altresì c'è da valutare la problematica (meno teorica di quello che appare) per il datore di lavoro di doversi "difendere" da accuse di favoritismo (da parte di altri dipendenti che potrebbero avere necessità in tempi diversi di anticipazioni e magari non potendo, per mancanza di disponibilità, l'azienda provvedere in egual misura) o addirittura dagli eredi del lavoratore defunto.
La prassi tuttavia si va consolidando in una gestione più "libertina" di tale istituto.
Detto questo, per quanto attiene la tassazione, non esiste "tassazione secca al 23%"! Semplicemente la prima anticipazione è stata tassata con quella aliquota perchè risultato di un procedimento (che contempla anche una clausola di salvaguardia) che ha determinato quel valore.
In occasione di ogni erogazione, la tassazione va ricalcolata con riferimento all'intero TFR (compreso quindi la precedente anticipazione). Unica possibilità di scelta da parte del sostituto di imposta è quello di determinarne il valore con riferimento alla data della richiesta (e quindi comprendendo il tfr fin li maturato e l'anzianità fin lì conseguita) o con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.
(spero di non essere stato inutilmente pedante)![]()
Non discutere mai con un idiota, ti trascina al suo livello e poi ti batte con l'esperienza