Nessuno sa niente ...![]()
Salve a tutti
oggi proprongo un bel quesitino riguardante un'azienda in crisi (con 3 dipendenti) che ha operato 2 licenziamenti al 31/01/2013 per riduzione di personale. In condizioni "normali" il TFR dovrebbe essere erogato nel cedolino di febbraio in quanto non ancora disponibile il coefficiente di rivalutazione TFR. Il problema è che l'azienda non ha proprio 50.000 euro lordi per pagare i due TFR.
Non sta fallendo, però attraversa un periodo di crisi bella grossa e i dipendenti non hanno voluto accettare la CIG in deroga, per cui l'unica alternativa era il licenziamento.
La mia domanda è: quali sono gli obblighi del datore di lavoro? Ovvero: se non posso pagare, devo fare qualche comunicazione a chicchessia? devo anticipare la tassazione separata tributo 1012 (io non credo proprio ...)? Quanto tempo posso ritardare il pagamento del TFR, c'è un limite? A parte il riconoscimento degli interessi, il D.L. va incontro a qualche altro esborso?
Diciamo che mi preme solo l'aspetto "formale" della questione e non quello del contenzioso (anche se mi piacerebbe conoscerlo comunque) perchè i due licenziati sono ... di famiglia ... e non porranno questioni.
Ultima domanda: in una ipotesi del genere sarebbe possibile ricorrere al Fondo di garanzia dell'INPS o è necessaria la procedura di fallimento?
Grazie mille
Nessuno sa niente ...![]()
Il TFR di norma deve essere erogato nel mese successivo al licenziamento, quindi con il cedolino del mese in cui è avvenuta la cessazione.
Se questo non avviene è cura del lavoratore far valere il proprio diritto a percepire quanto maturato negli anni denunciando l'ormai ex datore di lavoro all'ispettorato del lavoro oppure direttamente al tribunale.
Nulla vieta che il datore di lavoro si accordi col lavoratore per poter corrispondere la somma dovuta in tempi diversi da quelli canonici.
Se i due soggetti non avessero avuto un legame di parentela avrei consigliato un accordo tra i due presso l'ispettorato del lavoro.
Il tributo 1012 si versa in base all'importo liquidato al dipendente e che compare nel cedolino del mese di erogazione.
Altro aspetto da non tralasciare è il versamento del contributo ASPI in vigore dal 2013 su tutti i licenziamenti, ma che ancora non è stato chiarito del tutto.
Se ho scritto cavolate qualcuno mi correggerà.![]()
è semplice: il plurale di busta paga è BUSTE PAGA, non buste paghe!!!