Per i lavoratori agricoli questo è quanto prevede la normativa:
Per gli operai a tempo determinato (Otd), prima dell’entrata in vigore dell’art. 58, comma 12, della
legge n. 144/1999, il Tfr (pari al 8,63% del salario contrattuale; per le ore di lavoro non ordinario, svolto
a titolo non occasionale, tale misura è elevata al 10%del salario contrattuale, limitatamente alle anzidette
ore; in entrambi i casi il Tfr non si calcola sul terzo elemento) veniva erogato direttamente al lavoratore
insieme alle normali spettanze senza obbligo di costituire apposito fondo. Dopo l’entrata in vigore
della norma si ritiene obbligatoria la costituzione di un fondo Tfr anche per gli Otd. Attualmente il fondo non è operante.