Buonasera, vorrei un vostro parere:
l'indennitą di mobilitą decade al momento dell'assunzione a tempo indeterminato del beneficiario ma, ai sensi della circolare INPS 67 del 14/04/2011, "se il lavoratore non matura 12 mesi di anzianitą aziendale presso la nuova impresa di cui sei di lavoro effettivamente prestato č reiscritto nelle liste di mobilitą ed ha diritto ad usufruire della relativa indennitą per un periodo corrispondente alla parte residua non goduta decurtata del periodo di attivitą lavorativa prestata".
Cosa si intende per parte residua? l'inps di competenza mi dice che se per esempio il lavoratore č stato assunto per sei mesi e ha percepito l'indennitą prima dell'assunzione l'indennitą che gli spetta č di 24 mesi meno 6 mesi lavorati meno il mese percepito (calcolando in questo modo la parte residua) meno ancora i 6 mesi lavorati. Quindi 13 mesi.
Io per parte residua intendo 24 mesi meno il mese in cui ha percepito l'indennitą decurtati dei sei mesi in cui ha lavorato. Quindi 17 mesi.
Secondo voi chi interpreta al meglio la circolare?
Credo di aver risolto.. Circolare 178 del 09/06/1994
6) Art. 2, comma 6: reiscrizione nelle liste e diritto
all'indennita' residua a seguito di rioccupazione.
Tale norma dispone che il lavoratore, assunto da un'im-
presa durante il periodo di percezione dell'indennita' di
mobilita' e licenziato prima della maturazione presso tale
impresa dei requisiti minimi (dodici mesi di anzianita'
aziendale, di cui almeno sei di lavoro effettivamente
prestato) previsti dall'art. 16, comma 1, della legge n.
223/1991, puo' essere reiscritto nelle liste di mobilita' con
diritto a fruire dell'indennita' per un periodo pari a quello
cui avrebbe avuto titolo ove non si fosse rioccupato,
decurtato, peraltro, di un periodo corrispondente a quello
durante il quale e' stata prestata l'attivita' lavorativa.