la legge e la circolare inps non dicono nulla a tal proposito ... l'obiettivo è stabilizzare!
certo è che i dubbi in merito ce ne sono tanti, ma non mi sembra ci siano divieti specifici.
Buongiorno a tutti,
ancora dubbi sullo "sgravio triennale"...
tra i vincoli per poter accedere allo sgravio contributivo triennale è previsto che il lavoratore non abbia avuto un rapporto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti l'assunzione.
Nel caso in cui la persona da assumere sia stato un lavoratore autonomo artigiano che ha da poco cessato la propria attività e non ha avuto contratti di lavoro a tempo indeterminato, l'azienda che lo assume a tempo indeterminato ha diritto allo sgravio contributivo?
grazie
la legge e la circolare inps non dicono nulla a tal proposito ... l'obiettivo è stabilizzare!
certo è che i dubbi in merito ce ne sono tanti, ma non mi sembra ci siano divieti specifici.
MI ricordo che in un convegno si discusse proprio di questo, ed è possibile assumere una persona che ha cessato la propria attività individuale in quanto lo stesso non è un contratto a tempo indeterminato.
Buongiorno.
Io sono stato assunto ad Aprile con un contratto CCNL commercio e terziario a tempo Determinato 1 anno.
sull abusta paga c'e' la dicitura ESONERO L.190/2014 Ma l'esonero di 3 anni per l'azienda non vale solo per i contratti a tempo Indetermiato?? Come mai anche sul mio contratto hanno l'esonero??
Grazie!
ancora una domanda:
una ditta ha assunto a tempo determinato per sei mesi una lavoratrice che nei sei mesi precedenti l'assunzione aveva un contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato, se alla scadenza del contratto a termine il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato la ditta può usufruire dello sgravio triennale? mi sorge il dubbio che non sia possibile perchè prima dell'assunzione la lavoratrice aveva un rapporto a tempo indeterminato... e se la ditta cessa il rapporto a termine alla scadenza e il giorno dopo la riassume a tempo indeterminato in questo caso è fattibile usufruire dello sgravio ?
grazie
Dopo il contratto a termine di 6 mesi si può procedere con la trasformazione e fruire dello sgravio. L'importante, semplificando, è che il lavoratore non sia stato occupato a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti la nuova assunzione a tempo indeterminato. E' quindi possibile procedere con un contratto a termine e poi effettuare una trasformazione, in quanto considerate stabilizzazione come indicato dall'INPS. Mi raccomando: assunzioni o trasformazioni da fare entro il 31/12/2015, perché dal primo Gennaio 2016 l'incentivo non può più essere applicato.