
Originariamente Scritto da
UPWARDCDL
a. la prestazione individuale è consentita in misura non inferiore ai seguenti limiti: 1. 15 ore, nel caso di orario ridotto rispetto
al normale orario settimanale; 2. 64 ore, nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile; 3. 600 ore, nel caso
di orario ridotto rispetto al normale orario annuale. b. Clausole flessibili/elastiche: 1. le parti possono concordare clausole
flessibili relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione - Le ore di lavoro ordinarie richieste a seguito
dell’applicazione delle clausole flessibili verranno retribuite, per le sole ore in cui la variazione stessa viene effettuata, in misura
non inferiore alla sola maggiorazione dell’1,5% da calcolare sulla quota di retribuzione; 2. le parti possono concordare clausole
elastiche, nei part time verticali o misti, relative alla variazione in aumento della prestazione, entro il limite massimo del 30%
della prestazione lavorativa annua concordata. Le ore di lavoro effettuate a seguito dell’applicazione di clausole elastiche che
determinino un incremento duraturo della quantità della prestazione, verranno retribuite con la quota oraria della retribuzione
e la maggiorazione forfettariamente e convenzionalmente determinata almeno nella misura del 31,5% (30% + 1,5%) da calcolare
sulla quota oraria della retribuzione. In alternativa alle suddette maggiorazioni dell’1,5%, le parti possono concordare un’indennità
annuale in ogni caso pari ad almeno 120 euro non cumulabili, da corrispondere per quote mensili; c. part time week end –
possono essere stipulati part time della durata di almeno 8 ore settimanali, per il fine settimana, con studenti. La prestazione
lavorativa giornaliera di durata inferiore a 4 ore non potrà essere frazionata nell’arco della giornata.
Cordiali saluti.