Buongiorno volevo se possibile conferma che le spese di telefonia fissa relative all' ufficio di un professionista in regime dei minimi siano deducibili solo al 50% nonostante completamente inerenti l' attività professionale. Grazie in anticipo !
Il reddito dei CM assoggettato ad imposta sostitutiva è dato dalla differenza tra l’ammontare dei ricavi o compensi percepiti nel periodo d’imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività d’impresa o dell’arte o della professione.
Le spese relative a beni ad uso promiscuo, nonché le spese relative a tutti i beni a deducibilità limitata rileveranno nella misura del 50%.
Ne deduco che le spese telefoniche "non promiscue" (quali appunto quelle relative all'ufficio o allo studio) sono deducibili nella misura del 100%.
Il ragionamento che faccio (un po’ forzato, se vuoi…) è il seguente.
La circolare 7/E del 28/01/2008 ribadisce (punto 2.8) che “ai fini della verifica dei requisiti di accesso al regime i beni strumentali ad uso promiscuo rilevano per il 50 per cento del costo sostenuto, a prescindere da eventuali diverse percentuali di deducibilità contenute nel TUIR. Al riguardo è opportuno precisare che si presumono comunque ad uso promiscuo tutti i beni a deducibilità limitata indicati negli articoli 164 e 102, comma 9, del TUIR (ad esempio autovetture, autocaravan, ciclomotori, motocicli, e telefonia)”: quindi tale punto potrebbe riguardare solo la preliminare verifica dei requisiti di accesso.
Inoltre, al punto 5.1 (spese a deducibilità limitata) precisa che “a prescindere dalle disposizioni del TUIR che prevedono uno specifico limite di deducibilità per le spese di acquisto delle autovetture e dei telefonini, si ritiene che… trattandosi di beni ad uso promiscuo, tali spese rileveranno, in ogni caso, nella misura del 50 per cento del relativo corrispettivo”.
Il tenore letterale della circolare fa riferimento ai “telefonini” (che vengono sempre considerati ad uso promiscuo) e non include – a mio parere – le spese di telefonia fissa che non siano promiscue.
Infine, faccio un’altra considerazione, di carattere generale: tralasciando le varie circolari (che non sono leggi…), la norma istitutiva stabilisce semplicemente che il reddito dei CM è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti e le spese sostenute nell’esercizio dell’attività: quindi direi che se c’è inerenza il costo può essere dedotto per intero (come poi stabilisce la stessa circolare nel caso delle spese per omaggi, vitto ed alloggio).
E ad esempio - proprio relativamente a tali ultime spese, che successivamente sono diventate a deducibilità limitata – tu come ti comporti nel caso dei CM?
Le consideri deducibili al 100% o al 50%?
Spero di non essermi dilungato troppo…
Buona serata a tutti.