La ritenuta d'acconto la verserà l'intestatario della fattura.
Un avvocato deve fatturare un condominio per una messa in mora effettuata verso il debitore di quest'ultimo. La questione si è risolta senza alcuna causa legale e quindi non vi è alcun provvedimento del giudice.
Il debitore ha intenzione di pagare le spese legali.
La ritenuta d'acconto chi deve pagarla: il condominio o il debitore(anch'egli titolare di partita iva)?
Grazie
La ritenuta d'acconto la verserà l'intestatario della fattura.
Lorena
Solo due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana e non sono sicuro della prima. (Einstein)
Magari sarà opportuno mettere nella fattura una dicitura che il pagamento e la relativa ritenuta sono stati operati dal debitore...
Ok, mi sono persa un pezzo per strada!!! Oggi non è giornata!
.... dunque rileggendo il tutto ...
Fattura intestata al Condominio, pagamento a carico del debitore, ritenuta d'acconto a carico del debitore, 770 a carico del debitore .....
Non sarebbe meglio intestare la fattura direttamente al Debitore?
Lorena
Solo due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana e non sono sicuro della prima. (Einstein)
Questa problematica mi sta a cuore e non sono sinora giunto a leggere qualcosa che mi indirizzi con certezza verso l'uno o l'altro comportamento relativamente all'obbligo di ritenuta d'acconto.
La fattura deve essere sempre emessa verso colui che è l'effettivo cliente del professionista, cioè chi gli conferisce l'incarico, a prescindere da chi poi paghi, e almeno su questo non deve pioverci.
Per quanto riguarda gli obblighi del sostituto d'imposta sarei propenso a farli ricadere in capo al soggetto da cui parte il flusso finanziario.
Avremmo così (mi esprimo al condizionale, in forma dubitativa):
1. se il soccombente paga a mani della propria controparte oltre che il capitale anche l'importo delle spese legali e solo in un secondo tempo queste vengono girate al legale, allora è il cliente il sostituto d'imposta.
2. se viceversa il soccombente paga a mani del legale il quale poi gira al cliente il capitale, trattenendo per sè la quota di propria competenza, allora il sostituto è il soccombente.
Analogamente ho visto operare una compagnia di assicurazione specializzata in difesa legale, quando si tratta di liquidare le competenze di un perito di parte. La fattura viene emessa verso il cliente, ma poi pagata dalla compagnia assicurativa. Ebbene: la compagnia effettua la ritenuta d'acconto (e la certifica) addirittura anche se il cliente è un privato non imprenditore.
Un Collega con cui mi sono confrontato afferma invece che l'unico caso in cui sostituto non coincide con cliente è in caso di giudizio, quando la sentenza ordini al soccombente di pagare le spese al legale di controparte specificamente a mani di quest'ultimo.
Secondo il Collega, a cui ho opposto l'esempio della compagnia di assicurazioni, quest'ultima sbaglierebbe.
Leggerò con interesse i vs pareri.
Non discutere con un idiota; ti porta al suo livello e poi ti batte con l'esperienza. SANTE PAROLE !