Dal tenore restrittivo della risoluzione 270/E del 27/09/ 2007 sembra di si
Salve, un dentisca che si avvale dell collaborazione di un odontotecnico, deve provvedere a riscuotere i compensi in nome e per conto di quest'ultimo? e comunicarlo all'AE telematicamente?
Se si, qual è la procedura?
Si ringrazia anticipatamente.
Dal tenore restrittivo della risoluzione 270/E del 27/09/ 2007 sembra di si
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ma l'attività dell'odontotecnico è un'attività paramedica? è un lavoratore autonomo o un artigiano?
Definizione di odontotecnico dal sito dell'AIO Associazione Italiana Odontoiatri
"L’Odontotecnico, chiamato alcune volte impropriamente “meccanico dentista” è un artigiano specializzato nel costruire le protesi dentarie commissionate dal dentista (Odontoiatra). È diplomato in un Istituto professionale per l'Industria e l’Artigianato ed è iscritto alla camera di commercio e artigianato; svolge il suo lavoro in un laboratorio odontotecnico. Egli ha il compito di lavorare a regola d’arte sui modelli in gesso della bocca del paziente ricavate dalle impronte che gli fornisce il Dentista (Odontoiatra). È in ogni caso vietato all’odontotecnico effettuare anche in presenza del dentista, alcuna manovra nella bocca del paziente perché così facendo eserciterebbe abusivamente la professione odontoiatrica per la quale non ha né le conoscenze né l’abilitazione."
Il ministero della salute definisce l'attività di odontotecnico come arte ausiliaria della professione sanitaria
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per quanto da te evidenziato, allora, l'odontotecnico non potendo avere nessun contatto con il paziente e conseguentemente non dovrebbe essere presente nello studio del medico, quest'ultimo non è soggetto ad alcun obbligo di accentramento della riscossione...........Giusto?!
se, invece, dell'odontotecnico parliamo di altro medico x che visita i pazienti nello studio del medico y, quest'ultimo è soggetto all'accentramento??Grazie
inoltre il professionista che presta la propria attività nella struttura sanitaria privata, ad un paziente/cliente della struttura stessa, rientra nella fattispecie citata nella risoluzione n. 270 del 27/09/2007:"...NON DEVONO ESSERE RISCOSSI, QUINDI, IN MODO UNITARIO, NE' I COMPENSI PER LE PRESTAZIONI RESE DAL PROFESSIONISTA NELL'AMBITO DI UN RAPPORTO IN CUI LA STRUTTURA SANITARIA STESSA è IMPEGNATA NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI MEDICI E PARAMEDICI, NELLA QUALITA' DI PARTE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE INSTAURATO CON IL CLIENTE, ....."
GRAZIE
Riesumo questa vecchia discussione per chiedervi un consiglio.
Un medico svolge la propria attività presso uno studio di un suo collega.
Di fatto, assiste e presta la propria consulenza per i clienti/pazienti del collega.
Per riscuotere il corrispettivo pattuito, è sufficiente che emetta fattura nei confronti del medico sostituito?
Nel caso in cui il medico utilizzi la struttura per curare propri pazienti sempre nella struttura del precedente medico, si rientra nel caso della riscossione accentrata?
Se sì, chi emette fattura? Il medico che effettua la prestazione o il medico che riscuote il compenso?
Vi ringrazio per l'attenzione che vorrete dedicarmi.