Salve,
il meccanismo del reverse-charge opera nell'ipotesi in cui la prestazione di servizio sia resa in forza di contratto di sub-appalto o di contratto d'opera (non intellettuale).
L'art. 17 del Decreto IVA stabilisce che:
il reverse-charge si applica:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore
edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività
di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore
principale o di un altro subappaltatore".
Quindi, importante è il contratto e le obbligazioni che ne conseguono in capo al suo cliente. Se si tratta di contratto di sub-appalto o d'opera (non intelletuale) si applicherà il meccanismo dell'inversione contabile.
Non a caso, assume un ruolo fondamentale la redazione di un contratto scritto che specifichi quali sono le obbligazioni delle parti contraenti.
Non è dunque solo un problema di denominazione del tipo di contratto realizzato, ma anche del contenuto dello stesso.
Ovviamente, la semplice fornitura con posa in opera non può fruire del meccanismo dell'inversione contabile, perchè estranea al concetto di prestazione di servizio, come obbligazione prevalente della fornitura.
Quindi: se il suo contatto contratto prevede un corrispettivo unico per l'intero intervento edilizio, che prevede per il sub-appaltatore anche la posa in opera di ringhiere e scossaline, le quali sono state acquistate (quindi diventa materiale di produzione dell'intervento edilizio per il sub-appaltatore) dal sub-appaltatore stesso o dall'appaltatore per essere affidate al sub-appaltatore per la posa in opera, allora parliamo di operazione di in reverse - charge; diversamente il meccanismo del reverse charge non sarà applicabile.
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Saluti