E' assodato, ormai, che gli interessi passivi sono deducibili se inerenti, senza altra condizione.
E' ovviamente fatta salva la legge che prevede dei limiti e dei termini in alcuni casi particolari (vedi 1% per i versamenti trimestrali di iva, le norme sulla deduzione degli interessi appena introdotte dalla finanziaria 2008, nonchè quelle vigenti fino al 31/12/07).
ciao
A Candidoni si dice..... "nduruta"![]()
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Io per ora Il conto per tali "interessi passivi pagati deducibili ai fini ires" l'ho messo nel piano dei conti alla voce 20 del conto economico. Imposte correnti, anticipate, differite.
Ma la contropartita di tale voce, SP Fondi per rischi ed oneri o Debiti Tributari, significa che
quando rilevo una sanzione faccio una scrittura Dare Fondi per rischi ed oneri -- Avere sanzione tributaria corretto? Scusate ma dopo un anno di contabilita' da autodidatta ho ancora qualche "piccolo" problemino...
Saluti
Ultima modifica di cooperativa istrice; 22-04-20 alle 01:23 PM