
Originariamente Scritto da
Enrico Larocca
L'art. 112 del TUIR fissa la regola per la quale le svalutazioni, non possono eccedere il limite stabilito dal co. 3, in virtù del quale sono interamente deducibili, se non superiori alla differenza tra il valore del contratto o della prestazione alla data di stipulazione (per i contratti stipulati nell’esercizio) o a quella di chiusura dell’esercizio precedente nel caso di contratti stipulati in esercizi precedenti, e il corrispondente valore determinato alla data di chiusura dell’esercizio in corso.
C'è qualche autore che interpretando restrittivamente il TUIR ritiene assolutamente indeducibili fiscalmente i derivati speculativi non essendo previste dall'oggetto sociale (essendo estranee all'attività d'impresa). Essendo dunque costi non inerenti all'attività sociale risulterebbero fiscalmente indeducibili secondo i criteri generali indicati nell'art. 109 del TUIR.