Non devi pagare né diritto CCIAA né tassa vidimazione
Srl messa in liquidazione a febbraio 2015, il 18 dicembre 2015 con Verbale di Assemblea Straordinaria i soci approvano all'unanimità il Bilancio Finale di Liquidazione che viene depositato il 23 dicembre. Purtroppo tra richieste di implementazione documenti (mi hanno chiesto pure la nota integrativa, io avevo capito che non andava allegata al bilancio finale) e varie mi ritrovo la visura di evasione della pratica con queste date sotto la voce cancellazione: data cancellazione 02/02/2016 - data cessazione attività: 18/12/2015. Ora, io volevo capire se, viste le premesse, devo pagare per l'anno 2016 il Diritto Annuale Cciaa e la Tassa Vidimazione Libri Sociali o se non devo nulla, avendo nella realtà cessato il 18/12/2015. Grazie
"Come spieghereste a un bambino che cos'è la felicità?" "Non glielo spiegherei. Gli darei un pallone per farlo giocare" D. Solle
Non devi pagare né diritto CCIAA né tassa vidimazione
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Buongiorno, avrei bisogno di una conferma;
Srl messa in liquidazione nel 2022, data cessazione attività, deposito bilancio finale di liquidazione 31/12/2022; evasione pratica nel 2023. Mi sembra che lasocietà NON debba versare per l'anno 2023 il Diritto Annuale Cciaa e la Tassa Vidimazione Libri Sociali avendo cessato nel 2022. Grazie.