Si applica art 54 comma 2 e quindi tetto massimo del 5%, il resto nei 5 anni successivi
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Buongiorno,
riguardo un professionista che utilizza l' abitazione promiscuamente (Studio-Casa) le spese di ristrutturazione sono deducibili al 50%.
Ma bisogna applicare il platfond del 5% (esempio spese condominiali di manutenzione ordinaria) ? Grazie.
Si applica art 54 comma 2 e quindi tetto massimo del 5%, il resto nei 5 anni successivi
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Anche per un soggetto nei Minimi ?
Tra l' altro ho visto che c'è molta incertezza a riguardo.
Alcuni autori sostengono che il comma 3 dell' art. 54 sia "slegato" dal comma 2 che riguarderebbe solo gli immobili strumentali.
Ultima modifica di angce1971; 16-07-17 alle 10:56 AM
Ricordavo di aver letto qualcosa circa l' applicabilità delle norme del TUIR ai soggetti minimi ....
la circolare Agenzia Entrate 28 gennaio 2008, n. 7/E (in tal caso vecchi minimi, ma dovrebbe applicarsi anche ai nuovi minimi - regime di vantaggio) in risposta a specifici quesiti riporta:
b) Quesito
Per le spese in relazione alle quali le norme del TUIR prevedono un limite di deducibilità nel periodo d'imposta, con rinvio dell'eccedenza non dedotta agli esercizi successivi (ad esempio spese di manutenzione) si chiede di sapere se le stesse possono essere dedotte interamente nel periodo in cui sono state sostenute senza soggiacere ad alcuna limitazione d'importo, in base al principio di cassa applicabile nel regime in esame.
Risposta
L'ingresso nel regime dei minimi comporta l'applicazione del principio di cassa ai componenti positivi e negativi di reddito che rilevano ai fini della imputazione al periodo d'imposta al momento della loro percezione e del loro sostenimento ai sensi del comma 104. Si tratta di un regime semplificato applicabile a contribuenti di piccole dimensioni all'interno del quale non possono trovare applicazione, in linea generale, il principio di competenza ordinariamente previsto dalle norme del TUIR in sede di determinazione del reddito d'impresa ed, in particolare, tutte le disposizioni che prevedono una specifica disciplina ai fini della determinazione del reddito (ad esempio rateizzazione delle plusvalenze, deduzioni in più periodi d'imposta sulla base di una ripartizione forfetaria).
Pertanto, le spese di manutenzione e riparazione non saranno soggette alla disciplina dell'art. 102, comma 6, del TUIR e saranno deducibili nell'esercizio di sostenimento per l'intero importo effettivamente pagato.
Credo che lo stesso valga per tutti i costi sostenuti: per cassa deducibili al 100%, se promiscui 50%