Buongiorno,
con la presunzione incassi e pagamenti alla data di registrazione, in contabilità semplificata, non cambia la scadenza del versamento delle ritenute d'acconto vero?
Le ritenute d'acconto vanno versate sempre entro il 16 del mese successivo al "pagamento effettivo" e non presunto in contabilità giusto?
Grazie
Appare evidente che il sostituto di imposta non sia tenuto a conoscere il regime contabile del soggetto di cui paga i compensi soggetti a ritenuta. L'unico dato certo di cui dispone è quello di pagamento ed a quello deve fare riferimento per il termine di versamento delle ritenute. Con la fattura elettronica tuttavia, si genera una discrepanza tra il reddito dichiarato dal soggetto percettore e la certificazione delle ritenute. Se il soggetto percettore riceve le somme il 31 dicembre dell'anno n , ma invia la fattura il 3 gennaio dell'anno n+1 , ed è soggetto al regime di registrazione uguale a cassa, inserirà (data la interpretazione dell'inesistenza della fattura stessa non inviata e che esisterà solo quando validata da SDI)quanto pecepito nell'anno seguente a quello di incasso reale. In tal caso avremo una ritenuta che sarà certificata nell'anno n, ed un soggetto che dichiarerà un reddito relativo a tale ritenuta nell'anno n+1.
Unusquisque faber fortunae suae
(Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna) di Appio Claudio
Concordo con la simmetria dei redditi con le ritenute relative.
Sicuramente la problematica è nota, ad esempio, per le provvigioni di competenza dell'anno n,e delle ritenute relative, che potevano essere dedotte in tale anno e dall'imposta ad esso afferente, nonostante tali provvigioni fossero pagate nell'anno n+1. All'uopo venivano prodotte due certificazioni in cui si evidenziava appunto che le ritenute potevano essere dedotte nell'anno anteriore a quello di erogazione a causa della competenza delle provvigioni stesse. Nel caso delle provvigioni la casa mandante era a conoscenza delle provvigioni maturate e quindi di competenza dei propri agenti e provvedeva a consegnare idonee certificazioni.
Tuttavia, ai sensi dell'art. 22 del Tuir, sicuramente le ritenute di cui all'art. 25 del DPR/600 , possono essere detratte dall'imposta afferente l'anno in cui si denunciano i compensi e che costituiscono reddito . Quindi le ritenute operate anticipatamente (anno n) dovrebbero essere detraibili nell'anno successivo(n+1) che è l'anno in cui inseriremo i compensi.
La certificazione che verrà consegnata al percipiente recherà sicuramente al campo 2 per i redditi di lavoro autonomo l'anno n.
Analogamente tale dato sarà trasmesso all'Amministrazione finanziaria.
Il soggetto percipiente conserverà la certificazione ricevuta indicante l'anno n e la utilizzerà l'anno successivo detraendo le ritenute subite.
I sistemi informatici restituiscono una incongruenza che porterà ad una richiesta di chiarimenti al contribuente. Quest'ultimo naturalmente potrà dimostrare di aver legittimamente detratto le ritenute l'anno successivo, ma si dovrà giustificare.(caso capitato realmente con contestazione di aver detratto ritenute di acconto in misura eccedente a quanto risultante dalle c.u. telematiche...)