Riporto il testo pertinente del Decreto liquidità:
ART. 26
(Semplificazioni per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche)
1. All’articolo 17 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: “1-bis. Al fine di
semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo può
essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al
secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare
per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta
relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da
versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia
inferiore complessivamente a 250 euro.”.