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Opzione art. 18 c.5
Buonasera, sto preparando la dichiarazione IRPEF 2020 per il titolare e il coadiuvante di un’impresa familiare che ha esercitato l’opzione per l’art 18 c. 5 ... e mi domandavo se è possibile spostare l’ imponibilità ricavi delle fatture datate 31/12/2019 al 2020 poiché si tratta di fatture incassate soltanto a marzo 2020 e dato che le fatture passive datate 31/12/2019 ma ricevute nel 2020 sono deducibili soltanto nel 2020.
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Originariamente Scritto da
SARA1987
Buonasera, sto preparando la dichiarazione IRPEF 2020 per il titolare e il coadiuvante di un’impresa familiare che ha esercitato l’opzione per l’art 18 c. 5 ... e mi domandavo se è possibile spostare l’ imponibilità ricavi delle fatture datate 31/12/2019 al 2020 poiché si tratta di fatture incassate soltanto a marzo 2020 e dato che le fatture passive datate 31/12/2019 ma ricevute nel 2020 sono deducibili soltanto nel 2020.
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No, nel regime ex art. 18, co. 5 DPR 600/73 noi applichiamo le regole IVA dando ad esse rilevanza reddituale per i soggetti semplificati che le adottano. Quindi l’equivalenza registrato IVA = incassato/pagato deve considerare innanzitutto le regole IVA e per le regole IVA una fattura emessa entro 31/12/2019 registrata entro il giorno 15 del mese successivo è di competenza IVA del mese precedente e questa regola vale anche ai fini reddituali. Diversamente, per gli acquisti l’esigibilità deve abbinarsi alla disponibilità (quindi alla ricezione del documento certificata dallo SdI) del documento che potrebbe far slittare la detrazione iVA e quindi la deduzione del costo all’anno successivo. Il limite dell’art. 18, co. 5 è proprio quello di applicare (per semplificazione) le regole IVA mutatis mutandi anche in ambito reddituale.
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Opzione art. 18 c.5
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Enrico Larocca
No, nel regime ex art. 18, co. 5 DPR 600/73 noi applichiamo le regole IVA dando ad esse rilevanza reddituale per i soggetti semplificati che le adottano. Quindi l’equivalenza registrato IVA = incassato/pagato deve considerare innanzitutto le regole IVA e per le regole IVA una fattura emessa entro 31/12/2019 registrata entro il giorno 15 del mese successivo è di competenza IVA del mese precedente e questa regola vale anche ai fini reddituali. Diversamente, per gli acquisti l’esigibilità deve abbinarsi alla disponibilità (quindi alla ricezione del documento certificata dallo SdI) del documento che potrebbe far slittare la detrazione iVA e quindi la deduzione del costo all’anno successivo. Il limite dell’art. 18, co. 5 è proprio quello di applicare (per semplificazione) le regole IVA mutatis mutandi anche in ambito reddituale.
Anche se la fattura di vendita è stata emessa il 02/01/2020?
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Originariamente Scritto da
SARA1987
Anche se la fattura di vendita è stata emessa il 02/01/2020?
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Si, per quel che ho scritto.
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Opzione art. 18 c.5
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Originariamente Scritto da
Enrico Larocca
Si, per quel che ho scritto.
Grazie
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