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Discussione: Fatture da emettere a cavallo d'anno

  1. #1
    revisor è offline Senior Member
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    Predefinito Fatture da emettere a cavallo d'anno

    Buongiorno, siamo al solito dilemma, ossia, se emetto una fattura differita(operazioni di dicembre) con data documento 31.12.22 e la invierò entro il 12 gennaio 2023, sarà comunque contabilizzata nell'anno 2022 o no?
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  2. #2
    Enrico Larocca è offline Senior Member
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    Non puoi registrare nel 2022 un documento che viene convalidato dallo SdI nel 2023. Prima della data di convalida il documento giuridicamente non esiste.

  3. #3
    revisor è offline Senior Member
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    ....quindi Lei sostiene la prima tesi pubblicata su questo sito tempo fa:
    "Riepilogando...esistono due tesi
    La prima sostiene che la fattura viene ad esistenza solo quando inviata allo SdI e quindi deve essere registrata non prima di quel momento.

    Chi ha optato per l’applicazione del comma 5 dell’art. 18 dovrà considerare i ricavi nell’anno di invio della fattura allo SdI.

    Quindi l’esempio pratico potrebbe essere: fattura attiva datata 29/12/2020, inviata allo SdI il 7/1/2021: i ricavi sono da considerarsi imponibili nel 2021.

    La seconda tesi sostiene che per la determinazione dell’anno di maturazione dei ricavi occorre considerare la data di formazione del documento indipendentemente da quella di invio allo SdI.

    La data indicata sul documento corrisponde al momento di effettuazione dell’operazione e corrisponde pertanto anche alla data di emissione, nonostante la spedizione allo SdI venga effettuata nell’anno successivo.

    In merito a questa seconda tesi si può fare il seguente esempio pratico: fattura datata 29/12/2020, inviata allo SDI il 7/1/2021.

    La data della fattura è il 29/12/2020, che, in questo caso, è anche la data di effettuazione dell’operazione ed è anche la data di emissione (secondo il provvedimento 89757/2018 e circolare n. 14/E).

    Il 7/1/2021 è la data di trasmissione allo SDI che, rilasciando la ricevuta di avvenuta consegna, certifica che la fattura risulta regolarmente emessa nei termini.

    La fattura può essere registrata ai sensi dell’art. 23 del DPR 633/1972 (considerato che è stata regolarmente emessa) entro il 15/1/2021.

    Ai fini reddituali stante l’opzione effettuata ai sensi dell’art. 18 comma 5, concorrerà alla determinazione del reddito 2020 se registrata nel 2020, del 2021 se registrata nel 2021."
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  4. #4
    LucaScalcope è offline Junior Member
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    La tesi funziona anche a mio avviso e , ovviamente, funziona solo per chi è in contabilità semplificata , chi è in ordinaria io registro al 31/12 anche se la fattura è trasmessa in data successiva, ad esempio 4/1 , seno dovrei aprire fatture da emettere per tot. e non ha molto senso a mio avviso , voi che pareri avete ?

  5. #5
    Enrico Larocca è offline Senior Member
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    Citazione Originariamente Scritto da revisor Visualizza Messaggio
    ....quindi Lei sostiene la prima tesi pubblicata su questo sito tempo fa:
    "Riepilogando...esistono due tesi
    La prima sostiene che la fattura viene ad esistenza solo quando inviata allo SdI e quindi deve essere registrata non prima di quel momento.

    Chi ha optato per l’applicazione del comma 5 dell’art. 18 dovrà considerare i ricavi nell’anno di invio della fattura allo SdI.

    Quindi l’esempio pratico potrebbe essere: fattura attiva datata 29/12/2020, inviata allo SdI il 7/1/2021: i ricavi sono da considerarsi imponibili nel 2021.

    La seconda tesi sostiene che per la determinazione dell’anno di maturazione dei ricavi occorre considerare la data di formazione del documento indipendentemente da quella di invio allo SdI.

    La data indicata sul documento corrisponde al momento di effettuazione dell’operazione e corrisponde pertanto anche alla data di emissione, nonostante la spedizione allo SdI venga effettuata nell’anno successivo.

    In merito a questa seconda tesi si può fare il seguente esempio pratico: fattura datata 29/12/2020, inviata allo SDI il 7/1/2021.

    La data della fattura è il 29/12/2020, che, in questo caso, è anche la data di effettuazione dell’operazione ed è anche la data di emissione (secondo il provvedimento 89757/2018 e circolare n. 14/E).

    Il 7/1/2021 è la data di trasmissione allo SDI che, rilasciando la ricevuta di avvenuta consegna, certifica che la fattura risulta regolarmente emessa nei termini.

    La fattura può essere registrata ai sensi dell’art. 23 del DPR 633/1972 (considerato che è stata regolarmente emessa) entro il 15/1/2021.

    Ai fini reddituali stante l’opzione effettuata ai sensi dell’art. 18 comma 5, concorrerà alla determinazione del reddito 2020 se registrata nel 2020, del 2021 se registrata nel 2021."
    Il regime contabile semplificato od ordinario è rilevante ai fini dell'attribuzione della competenza I.V.A. e reddituale poichè le regole sono diverse nei due regimi, ma tutto questo non smentisce il principio che il documento deve essere registrato quando viene a giuridica esistenza, vale a dire con la data di convalida dello SdI.

    A mio giudizio, non bisogna confondere la data di rilevazione del documento con la data di competenza I.V.A. e reddituale.

    Se sono un soggetto in regime di contabilità ordinaria una fattura emessa il 29/12/2022 e trasmessa il 07/01/2023 resta:

    1) di competenza I.V.A. 2022 per il principio di esigibilità di attribuisce la partita all'anno di imposta di effettuazione dell'operazizone in senso I.V.A. ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 633/72. La data del 07/01/2023 certifica solo la regolarità della fatturazione e la data di rilevazione nelle scritture contabili, ma non certo di imputazione I.V.A. Il software procederà con apposita funzione a retrocedere al 2022 l'operazione registrata nel 2023;

    2) di competenza reddituale dell'anno 2022 se i servizi sono stati resi e completati in quell'anno. Il coordinamento tra registrazione I.V.A. e reddituale avverrà per mezzo delle scritture di completamento rilevando al 31/12/2022 un ricavo per fatture da emettere che si chiuderà il 07/01/2023 con la registrazione della fattura. Vorrei ricordare che nella scrittura di assestamento occorrerà movimentare anche il conto I.V.A. a debito proprio in virtù del principio di esigibilità che viene a verificarsi nel caso di specie nel 2022.

    Per i soggetti in regime semplificato occorrerà verificare il regime contabile applicato se di cassa misto o di registrazione ai fini I.V.A.

    Nel caso di adozione del regime art. 18, co. 5 del D.P.R. 600/73 è evidente che la fattura datata 29/12/2022, ma convalidata dallo SdI il 07/01/2023, prima di questa data non esiste, in quanto la presunzione di appartenenza ad un certo periodo di imposta è fissata dalla data di registrazione del documento e prima della sua esistenza giuridica fissata dalla data di convalida dello SdI, quel ricavo non esiste.
    Unusquisque faber fortunae suae
    (Traduzione: Ognuno è artefice della propria fortuna)
    di Appio Claudio

  6. #6
    revisor è offline Senior Member
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    Buongiorno.....perfetto! grazie. Stamani notavo che sul portale Aruba, nella sezione anno2022, ci sono le fatture ricevute con data documento 31.12.22 e data ricezione 05.01.23........mentre nella sezione anno2023 le fatture con data documento 03.01.23 e data ricezione 05.01.23.....
    Ultima modifica di revisor; 05-01-23 alle 10:16 AM
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  7. #7
    gianni1970 è offline Junior Member
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    L'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al primo
    comma stabilisce all’uopo che: «Il contribuente deve annotare in apposito registro le fatture
    emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello
    di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle
    operazioni. Le fatture di cui all'articolo 21, comma 4, terzo periodo, lettera b), sono
    registrate entro il giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al
    medesimo mese.». Per cui nel caso in esame la fattura emessa a dicembre 2022 potrà
    essere annotata in contabilità entro il 15 gennaio 2023 con la conseguenza che:
    → se l’annotazione avverrà entro il 31/12/2022 il ricavo, per effetto della presunzione
    sottesa all’opzione di cui all’art.18 comma 5, concorrerà alla determinazione del reddito
    dell’anno 2022;
    → se l’annotazione avverrà dopo il 31/12/2022 (ma entro il 15 gennaio 2023) il ricavo, per
    effetto della presunzione sottesa all’opzione di cui all’art.18 comma 5, concorrerà alla
    determinazione del reddito dell’anno 2023.
    Appare evidente allora che con tale opzione si legittima «lo spostamento» del componente
    positivo a cavallo tra le due annualità, lasciando libero il contribuente di decidere in quale
    anno d’imposta tassare il ricavo.

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