La presenza della ritenuta d'acconto lascia intendere che si tratti di contributo in conto esercizio tassabile; nč potrebbe essere diversamente visto che l'art.25 bis del D.L. 17/05/2022 n. 50, come modificato dalla L. 15/07/2022 n. 91 non fissa l'esenzione da qualunque tributo del rimborso erogato. In sintesi, il contributo erogato appare assoggettato a IRES, IRPEF e IRAP. L'esenzione da IRAP č disposta in via generale, solo in rapporto alle ditte individuali e familiari. Se il percettore appartiene a queste categorie č esente da IRAP. Quanto alla questione circa la ritenuta d'acconto, non devi versare niente, perchč tu l'hai subita (non trattenuta) e la potrai utilizzare come credito d'imposta ai fini della tassazione IRPEF. La registrazione deve avvenire, se tiene la contabilitą ordinaria (se sei semplificato non devi registrare nulla) in un conto del tipo: "Erario conto ritenute subite".
Ultima modifica di Enrico Larocca; 23-01-23 alle 02:03 PM
Unusquisque faber fortunae suae
(Traduzione: Ognuno č artefice della propria fortuna) di Appio Claudio