
Originariamente Scritto da
Enrico Larocca
La prima cosa da verificare è se si tratta di errori rilevanti o di errori non rilevanti.
Un errore è da considerare rilevante se può alterare significativamente il giudizio di un potenziale stakeholder. Se la mancata inclusione dei costi non rilevanti ha determinato un errore importante di rappresentazione in bilancio (un utile d'esercizio consistentemente più basso o una perdita d'esercizio notevolmente più alta) è evidente che in questo caso l'errore va stornato dal patrimonio netto; diversamente può essere rilevato come costo o ricavo sopravvenuto.
I primi devono, per OIC 29, avere come contropartita una voce del patrimonio netto, per non inquinare il conto economico; i secondi invece possono avere come soluzione e contropartita una voce del Conto economico come "Sopravvenienze e insussistenze".
Il problema iniziale è stabilire quando un errore è rilevante o non rilevante. Neanche nei principi di revisione ISA Italia esiste una misura fissa e i revisori devono ricorrere alla prassi contabile più diffuso per costruire delle tavole di valutazione del rischio di errore significativo.
L'accantonamento al fondo rischi non mi sembra coerente con la situazione posto che si tratterebbe di debiti certi, liquidi ed esigibili che non sono stati rilevati nel 2019.
Rileverei, innanzitutto, il debito in contropartita di riserve o sopravvenienze passive e successivamente salderei il debito con il pagamento eseguito.